Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 30 pagine

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stata conclusa una CDI che prevede l’assistenza amministrativa in caso di sottrazione d’imposta e truffa in materia fiscale.

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

L’integrazione della legge sull’assistenza in materia penale e il recepimento dei due Protocolli addizionali del Consiglio d’Europa nel campo dell’estradizione e dell’assistenza giudiziaria in materia penale rappresenta una proposta confacente ai fini dell’adeguamento dell’assistenza giudiziaria a quella amministrativa8. La nuova normativa sarà applicata agli Stati con cui la Svizzera ha concluso una CDI nuova o rivista e con gli Stati aderenti agli strumenti pertinenti del Consiglio d’Europa. Questa soluzione combinata serve, da un lato, agli Stati che hanno concluso una CDI di nuova generazione e, dall’altro, permette alla Svizzera di armonizzare la sua legislazione con lo standard del Consiglio d’Europa nel campo della cooperazione in materia fiscale.

Cooperazione in materia di reati di sottrazione fraudolenta nell’ambito delle imposte dirette

Il progetto estende, tra l’altro, l’assistenza giudiziaria anche ai reati di sottrazione fraudolenta nell’ambito delle imposte dirette. A livello nazionale, il diritto vigente non prevede l’adozione di provvedimenti coercitivi per questi reati – fatta eccezione per la sottrazione continuata di importanti somme d’imposta9.

La legge federale dell’8 novembre 193410 sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) obbliga le persone che vi soggiacciono a mantenere il segreto bancario. La violazione di quest’obbligo è un delitto generalmente passibile di pena. Le informazioni sul segreto bancario restano impunite soltanto in virtù di disposizioni federali o cantonali che prevedono pertinenti obblighi di deporre o di informare le autorità. Nel quadro delle procedure per sottrazione fraudolenta nel settore delle imposte dirette, valgono l’obbligo di rilasciare attestati e l’obbligo di informare, fatti salvi i segreti protetti dalla legge, tra cui rientra anche il segreto bancario. In linea di principio, quindi, il diritto vigente vieta l’accesso a informazioni bancarie in simili procedure («segreto bancario in materia fiscale»)11.

Affinché in futuro le autorità svizzere competenti possano trasmettere all’estero gli atti corrispondenti a titolo di assistenza giudiziaria, occorre creare una base legale12.

Effetti sugli intermediari finanziari svizzeri

La prevista estensione dell’assistenza giudiziaria ai reati fiscali implica il rischio che gli intermediari finanziari all’estero vengano giudicati con maggiore frequenza per istigazione o complicità in relazione ai reati fiscali. Nel complesso, tuttavia, la situazione degli intermediari finanziari coinvolti in un procedimento penale estero

8 Cfr. n. 3.

9 Cfr. legge federale del 14.12.1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11, art.

190 segg.).

10 RS 952.0

11 Cfr. art. 127 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 182 cpv. 3 LIFD (RS 642.11), legge federale del 14 .12.1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14; art. 43 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 57bis cpv. 3).

12 Cfr. n. 1.6.