Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 30 pagine

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che permette alla Svizzera di recepire lo standard del Consiglio d’Europa e concedere l’assistenza giudiziaria per i reati fiscali.

Per questi motivi, il Consiglio federale propone di ratificare il Protocollo addizionale del Consiglio d’Europa e di rinunciare alla riserva nei confronti del titolo I (reati fiscali). Particolarmente opportuna sarebbe la rinuncia a vincolare l’assistenza giudiziaria nel campo dei reati fiscali a un valori importo specifico come previsto ad esempio dalla CAS (art. 50 cpv. 4) e dall’AAF (art. 3). La limitazione della cooperazione ai casi in cui la somma sottratta o il valore dei beni raggiunge un determinato importo fisso solleverebbe critiche a livello internazionale, poiché nessuno Stato aderente al Protocollo addizionale ha espresso una simile riserva60. Il Protocollo del 2001 relativo alla Convenzione di assistenza giudiziaria dell’UE, non ancora entrato in vigore, abroga il valore soglia per la cooperazione previsto all’articolo 50 CAS61. Del resto, nemmeno gli strumenti di cooperazione più recenti prevedono valori limite. Va pure notato che un reato qualificato dalla Svizzera come irrilevante, può essere classificato diversamente da un altro Stato, a seconda della situazione economica ivi vigente. Soltanto il fatto di presentare una domanda di assistenza giudiziaria dimostra che per lo Stato richiedente il caso è importante62.

3.2.4 Disposizioni chiave del Protocollo addizionale

Il Protocollo addizionale è stato ampiamente discusso nel primo messaggio di ratifica del Consiglio federale del 31 agosto 198363. Visto che detto messaggio non è pubblicato in forma elettronica nel foglio federale vengono qui di seguito riportati i punti essenziali delle dichiarazioni del Consiglio federale riguardo al contenuto dei quattro capitoli. Per facilitare la comprensione, i singoli titoli riportano un’intestazione che non figura nel testo del Protocollo addizionale.

Titolo I – Reati fiscali

Art. 1

La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale consente alle Parti contraenti di rifiutare l’assistenza giudiziaria se la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali (art. 2 lett. a). Per questa categoria di reati l’articolo 1 del Protocollo addizionale prevede l’obbligo di cooperare. Ogni Parte contraente può, al momento della firma o della ratifica del Protocollo addizionale, dichiarare che si riserva il diritto di escludere determinate categorie di reati,

(art. 8 cpv. 2). Il termine reato fiscale non è precisato né nella Convenzione né nel Protocollo. Per quanto riguarda la definizione, il rapporto esplicativo concernente il Protocollo addizionale rimanda all’articolo 5 della Convenzione di estradizione,

60 Lo stato della ratifica e le dichiarazioni sono consultabili al seguente indirizzo: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=099&CM=1&DF=0 3/10/2011&CL=GER

61 Art. 8 cpv. 3.

62 Cfr, ad es. DTF 1A.247/2004 del 25.11.2004, consid. 2.2 (somma di reato 1100 euro, Stato richiedente: Estonia).

63 FF 1983 IV 121 n. 33.