Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 30 pagine

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Art. 67 cpv. 2 lett. c e d AIMP (principio della specialità)

La disposizione definisce la misura in cui lo Stato richiedente può utilizzare le informazioni e i mezzi di prova ottenuti attraverso l’assistenza giudiziaria. Sancisce il principio secondo cui l’uso dei documenti ottenuti è permesso soltanto nei procedimenti diretti al perseguimento di una fattispecie penale per cui è ammessa l’assistenza giudiziaria.

L’estensione controllata dell’assistenza giudiziaria ai reati fiscali così come prevista dal Consiglio federale ha come conseguenza che lo Stato richiedente può, in via generale, utilizzare le informazioni e i mezzi di prova ottenuti alle condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 4 lettera c ai fini del perseguimento di reati fiscali.

Il capoverso 2 dell’articolo 67 disciplina le modalità di applicazione e prevede il consenso dell’Ufficio federale di giustizia se lo Stato richiedente intende usare i documenti ottenuti attraverso l’assistenza giudiziaria per un altro uso o per un procedimento diverso da quello previsto inizialmente. Le lettere a-b illustrano le eccezioni a questa esigenza. Si tratta di casi così strettamente affini alla domanda di assistenza giudiziaria iniziale da giustificare la rinuncia dell’obbligo di ottenere il consenso.

Questo varrà anche per i casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria è motivata da fatti per i quali, secondo l’articolo 3 capoverso 4 lettera c, è ammessa l’assistenza giudiziaria (art. 67 cpv. 2 lett. c e d) come proposto in questa sede. Concretamente si tratta dell’uso di documenti ottenuti a titolo di assistenza giudiziaria al fine dell’imposizione fiscale e della procedura di ricupero d’imposta all’estero. Nel quadro dell’assistenza amministrativa estesa, decisa dal Consiglio federale, lo Stato richiedente può usare le informazioni ottenute attraverso l’assistenza giudiziaria non soltanto per una procedura penale fiscale, ma anche per una procedura concernente l’imposta complementare su accertamento fiscale. Il Consiglio federale non ritiene pertanto giustificato adottare un disciplinamento più severo nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, in particolare l’assoggettamento dell’autorità richiedente all’obbligo di ottenere un consenso speciale, affinché i documenti ottenuti ai fini del perseguimento di un reato fiscale possano essere impiegati per fissare un’imposta o per una procedura di ricupero d’imposta. L’uso esaustivo dei documenti ottenuti tramite assistenza giudiziaria deve essere ammesso nei confronti degli Stati con cui la Svizzera ha stipulato una CDI di nuova generazione (lett. c) e con gli Stati che hanno aderito agli strumenti del Consiglio d’Europa che prevedono l’obbligo di prestare assistenza giudiziaria per i reati fiscali, in particolare il Protocollo addizionale del 17 marzo 1978 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (lett. d)29.

Art. 110c AIMP (disposizione transitoria)

Le modifiche di legge proposte dal Consiglio federale si applicano agli atti commessi dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

In linea di principio, nel settore dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non è applicabile il principio della non retroattività delle leggi penali. Questo perché le disposizioni della legge sull’assistenza in materia penale sono di natura

29 Cfr. n. 3.2.