Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 30 pagine

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alla base di questa esclusione si identifica con il campo di applicazione della Convenzione, la quale, in effetti, si applica soltanto alle procedure giudiziarie, mentre le misure in materia d’esecuzione rientrano, in certi Stati, nelle competenze di un’autorità amministrativa.

Lo scopo di questo titolo non è quello di creare un accordo sull'esecuzione delle sanzioni, ma di agevolare lo scambio d’informazioni in riferimento all’esecuzione della pena. Il Protocollo addizionale estende il campo di applicazione della Convenzione da un duplice punto di vista: da un lato in materia di notificazione degli atti volti all’esecuzione di una pena o di misure analoghe, quali l'esazione di una multa o il pagamento delle spese di procedura (art. 3 lett. a); dall’altro in merito a certe misure relative all’esecuzione della pena (art. 3 lett. b). D’altro canto, l’articolo 3 lettera b ammette l’assistenza giudiziaria per determinate misure volte all’esecuzione di una pena (sospensione della pena, liberazione condizionale, differimento

dell’inizio della pena ecc.). Estendendo il campo di applicazione s’intende, tra l’altro, permettere a un condannato residente all'estero di essere informato sul momento in cui la pena comincia ad esplicare il suo effetto, sulle modificazioni delle regole di condotta imposte in caso di sospensione condizionale della pena o su un'eventuale revoca della sospensione condizionale.

Nei casi in cui il documento da notificare o una delle misure menzionate nell'articolo non proviene da un'autorità giudiziaria, la disposizione si applica soltanto se lo Stato contraente interessato ha dichiarato di considerare l'autorità in questione come un'autorità giudiziaria ai fini della Convenzione (art. 24 della Convenzione).

Il tenore di questo titolo non è nuovo per la Svizzera: corrisponde ampiamente agli articoli 63 capoverso 3 lettera c e 94 capoverso 4 della legge sull’assistenza in materia penale e si ritrova in parte anche negli accordi addizionali alla Convenzione che la Svizzera ha conchiuso con Austria68, Germania69, Francia70 e Italia71.

Titolo III – Comunicazioni di informazioni relative al casellario giudiziale

Art. 4

L’articolo 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale prevede che le Parti contraenti si scambino automaticamente e almeno una volta l’anno le sentenze penali e le misure posteriori che concernono i loro cittadini iscritti

68 Accordo del 13.6.1972 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.4.1959 e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.916.32; art. I cpv. 3).

69 Accordo del 13.11.1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.4.1959 e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.913.61; art. I).

70 Accordo del 28.10.1996 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.4.1959 (RS 0.351.934.92; art. I cpv. 2).

71 Accordo del 10.09.1998 tra la Svizzera e l’Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.4.1959 e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.945.41; art. II cpv. 2).