Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 30 pagine
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il titolo II. La Svizzera aveva formulato questa riserva già in occasione della firma del Protocollo addizionale.
3.1.2 Situazione giuridica vigente
L’articolo 3 capoverso 3 della legge sull’assistenza in materia penale statuisce esplicitamente l’esclusione dell’estradizione per i reati fiscali. Dietro a questo principio si nasconde l’opinione secondo cui non sarebbe compito di uno Stato proteggere gli introiti fiscali di un'altra Nazione. Nel corso degli anni è tuttavia emerso che la criminalità economica focalizzata sulla sottrazione d’imposta e sulla truffa in materia fiscale può minacciare lo Stato medesimo, motivo per cui in Europa il divieto di estradizione per reati fiscali è stato gradualmente allentato34.
Nel quadro dell’associazione a Schengen, la Svizzera ha soppresso il divieto di estradizione nei confronti degli Stati membri dell’UE nel campo delle imposte indirette. La Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS)35 prevede di fatto l’obbligo di estradizione per i reati in materia di fiscalità indiretta. L’applicazione della Convenzione di estradizione dell’UE del 199636 che contiene altresì disposizioni rilevanti nell’ambito Schengen, avrebbe le stesse conseguenze per la Svizzera non fosse che, attualmente, il nostro Paese non è tenuto ad applicarle. Questa Convenzione sancisce l’obbligo di estradizione per tutti i reati fiscali, ma conferisce alle Parti contraenti la possibilità di limitarla, mediante dichiarazione unilaterale, ai reati fiscali nel campo dell’imposta al consumo, dell’imposta sul valore aggiunto e dei tributi doganali, quindi alla fiscalità indiretta (art. 6 cpv. 3 Convenzione di estradizione dell’UE). In vista dell’entrata in vigore della Convezione, la Svizzera ha rilasciato una dichiarazione pertinente37. Secondo la situazione legale attuale, quindi, nel campo delle imposte dirette l’estradizione continua a essere esclusa.
Un parziale allentamento del divieto di estradizione si trova anche nel Trattato d’estradizione del 14 novembre 1990 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America38, che prevede la possibilità di rifiutare l’estradizione per reati fiscali.
34 Messaggio del Consiglio federale del 31.8.1983 (FF 1983 IV 121, n. 322).
35 Convenzione del 19.6.1990 per l’attuazione della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14.6.1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19 (art. 63 in combinato disposto con l’art. 50).
36 Convenzione del 27.9.1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 12).
37 Accordo del 26.10.2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (con allegati e atto finale); RS 0.362.31 (dichiarazione alla fine del processo verbale approvato dei negoziati).
38 RS 0.353.933.6; art. 3 cpv. 3.