Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
internazionale non prescrive l’obbligo di cooperare in materia fiscale, presupposto tuttavia che il diritto interno sia più favorevole ai fini della cooperazione di quanto non lo sia il diritto dei trattati internazionali50.
Un’ulteriore eccezione vale nei confronti dell’UE. Nel quadro degli Accordi bilaterali II, in particolare dell’Accordo di associazione a Schengen51 e dell’Accordo anti frode (AFF)52, la Svizzera ha assunto impegni nel campo dell’assistenza giudiziaria nelle questioni fiscali53. Va precisato che, a una data anteriore, la Svizzera si era già impegnata con l’Italia a prestare assistenza giudiziaria per i reati fiscali54.
3.2.3 Ratifica del Protocollo addizionale (senza riserva fiscale)
Con la proposta revisione dell’articolo 3 capoverso 3 della legge sull’assistenza in materia penale la Svizzera estende l’assistenza giudiziaria nel campo della fiscalità diretta e indiretta nei confronti degli Stati con cui ha concluso una CDI di nuova generazione55 e permette la cooperazione con questi Stati nel campo dei reati in materia di cambio. Per quanto riguarda la fiscalità, la Svizzera si spinge quindi oltre il disciplinamento vigente con gli Stati membri dell’UE, nella misura in cui l’articolo 50 della CAS56 e l’articolo 2 AAF limitano l’obbligo di prestare assistenza giudiziaria alle imposte indirette. Soltanto l’entrata in vigore per la Svizzera del Protocollo del 200157 alla Convenzione di assistenza giudiziaria dell’UE comporterà un’estensione sostanziale dell’assistenza giudiziaria alla fiscalità diretta, implicando quindi una cooperazione nell’ambito delle infrazioni in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio58. Anche in questo caso la Svizzera, in base alle soluzioni approvate nel quadro dei negoziati di Schengen, potrebbe rifiutare di dar seguito a richieste di perquisizione o sequestro (ad es. di documenti bancari) nel campo dei reati di sottrazione fraudolenta nel settore della fiscalità diretta59.
In vista della revisione della legge sull’assistenza in materia penale, è opportuno che la Svizzera estenda l’assistenza giudiziaria in campo fiscale anche agli Stati aderenti al Protocollo addizionale del Consiglio d’Europa. I valori comuni e la stretta cooperazione con i gruppi di Stati del Consiglio d’Europa costituiscono una buona base
50Direttive n. 2.6.2.
51 RS 0.362.31
52 RS 0.351.926.81
53 Cfr. anche n. 3.2.3.
54 RS 0.351.945.41 (art. II cpv. 3).
55 Cfr. n. 1.1.
56 Convenzione d’applicazione dell’Accordo di Schengen del 19.6.1990; GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
57 Protocollo del 16.10.2001 alla Convenzione del 29.5.2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 326 del 21.11. 2001, pag. 2). Entrato in vigore il 5.10.2005 per i primi otto Stati membri; l’entrata in vigore per i restanti membri è in seguito avvenuta a scaglioni, a seconda del momento della ratifica. Attualmente il Protocollo, in particolare l’articolo 8 (rilevante in materia di Schengen), non si applica alla Svizzera.
58 L’art. 8 del Protocollo del 2001 invaliderà l’art. 50 CAS.
59 Art. 51 CAS in combinato disposto con la dichiarazione della Svizzera riguardo all’assistenza giudiziaria in materia penale nell’atto finale all’Accordo di associazione a Schengen (RS 0.362.31).