Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/85: Revisione parziale dell'Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) · 28 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Se è disponibile un CPE con i PFC di almeno tre Stati di riferimento,

• un PFC viene considerato non economico in Svizzera quando supera il livello dei prezzi praticati

all’estero, anche se il livello di prezzo in base al CTT sarebbe più elevato. In questo caso, il prezzo viene fissato al livello dei prezzi praticati all’estero.

Derogano a tale regola solo i preparati originali che sono di grande importanza per l’assistenza medica, ossia quelli che sarebbero eventualmente ammissibili in virtù dell’articolo 70 OAMal (p. es. farmaci necessari in caso di epidemia). In questo caso, se il livello CTT è superiore al livello dei prezzi praticati all’estero è possibile fissare un prezzo superiore al livello dei prezzi praticati all’estero. Il livello dei prezzi praticati all’estero avrà tuttavia una ponderazione maggiore (due terzi) rispetto al livello CTT (un terzo).

• Se il prezzo risultante dal CPE è più elevato di quello ottenuto in base al CTT, il CPE avrà una

ponderazione maggiore (due terzi) rispetto al livello CTT (un terzo). In questo caso, il prezzo viene stabilito al di sotto del livello dei prezzi praticati all’estero.

Se sono disponibili i PFC di al massimo due Paesi,

• un PFC che supera il livello dei prezzi praticati all’estero viene considerato economico in Svizzera

se dal livello CTT risulta un prezzo maggiore. Il CPE avrà una ponderazione maggiore (due terzi) rispetto al livello CTT (un terzo). In questo caso, il prezzo viene stabilito al di sopra del livello dei prezzi praticati all’estero.

• Se dal CTT risulta un livello di prezzo inferiore a quello del CPE, entrambi i criteri hanno la stessa

ponderazione. In tal caso, il prezzo viene fissato al di sotto del livello dei prezzi praticati all’estero.

La seguente tabella contiene una rappresentazione schematica dei livelli di prezzo auspicati:

3.2 Applicazione del CTT nell’ambito del riesame dell’economicità dopo l’ammissione nell’ES

Al momento dell’ammissione nell’ES, viene effettuato, quando possibile, un CTT. In caso di estensione di un’indicazione o di modificazione o soppressione di una limitazione, il titolare di un’omologazione può decidere se debbano essere svolti un CPE e CTT oppure se debba essere applicato il cosiddetto modello della prevalenza. Nell’ambito del riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni, il CTT

bis

è previsto solo se non è possibile un CPE (art. 65d cpv. 1 lett. a OAMal) o se dall’ultimo riesame