Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 38 pagine
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Rapporto sui risultati
di lavoro ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 AP-LCA dovrebbe continuare a non richiedere una forma particolare poiché, in virtù dell’articolo 320 capoverso 1 CO, è possibile concludere in maniera informale anche i contratti di lavoro.
Per l’OM-AP sono fondamentali gli obblighi d’informare sui premi. Dal suo punto di vista, l’impresa di assicurazione dovrebbe pertanto essere obbligata, per le polizze connesse a fondi d’investimento con premi di rischio variabile, a informare anche sul meccanismo appropriato. La prassi ha altresì evidenziato come, spesso, nella distribuzione delle assicurazioni sulla vita vincolate a fondi (pilastro 3a) non vengano fornite informazioni sul fatto che il versamento dei contributi per le polizze di previdenza vincolate presuppone un reddito da lavoro assoggettato all’AVS per l’intera durata del contratto (e non soltanto al momento della sua conclusione). In particolare per i giovani adulti che si sono concessi una pausa prolungata dal lavoro (ad es. in seguito a maternità o per una formazione) e le persone che lasciano definitivamente la Svizzera per l’estero, ciò potrebbe tradursi in una riduzione indesiderata della copertura assicurativa. L’Ombudsman segnala infine come, concentrando il capoverso 3 sulle assicurazioni collettive di persone in ambito aziendale (segnatamente le assicurazioni d’indennità giornaliera per malattia), si riduca notevolmente l’azione protettiva del vigente articolo 3 capoverso 3 LCA. E, considerato che da anni si registra un numero crescente di assicurazioni collettive distribuite prevalentemente da imprese (banche, agenzie di viaggio, compagnie di telefonia mobile ecc.), non può essere intenzione del legislatore dispensare tali imprese dal rilasciare ai propri clienti la documentazione essenziale su assicurazioni che esse stesse hanno distribuito.
Economiesuisse, USAM, ASA, santésuisse, Assura, ÖKK, FSAGA e Groupe Mutuel respingono in linea di principio ulteriori obblighi d’informare delle imprese di assicurazione. A loro avviso, l’introduzione di nuovi obblighi d’informare contraddice da un lato la decisione di rinvio del Parlamento, dall’altro riguarda anche informazioni protette dal segreto d’affari (ad es. l’obbligo d’informare sui costi connessi a un’assicurazione riscattabile sulla vita previsto all’art. 3 cpv. 1 lett. f AP-LCA). Santésuisse, Assura, ÖKK e Groupe Mutuel ritengono inoltre che la disposizione proposta sull’obbligo d’informare nel caso delle assicurazioni somme e delle assicurazioni contro i danni non tenga conto del fatto che esiste anche un mercato per i prodotti misti. Economiesuisse, Assura e ASA temono altresì che le indicazioni sul tipo di assicurazione (assicurazione somme o assicurazione contro i danni) confondano piuttosto che informare gli stipulanti, aggiungendo che nemmeno il previsto obbligo d’informare sui costi connessi a un’assicurazione riscattabile sulla vita è essenziale per i clienti. Un valore aggiunto è invece rappresentato, secondo ASA e FSAGA, dall’informazione concernente il diritto di revoca e, per l’USAM, dalla limitazione dell’obbligo d’informare del datore di lavoro alle assicurazioni collettive di persone (cpv. 3).
La SDRCA reagisce con scetticismo alla proposta che obbliga il datore di lavoro a informare i lavoratori sul contenuto essenziale del contratto (art. 3 cpv. 3 AP-LCA). Essa fa notare che in tal modo viene sgravata l’impresa di assicurazione, ma il lavoratore rimane praticamente senza protezione se il datore di lavoro non ottempera al proprio obbligo d’informare. Il Cantone GE reputa poco concludenti anche le conseguenze di una violazione dell’obbligo d’informare da parte dell’assicuratore secondo l’articolo 3a LCA. Il Cantone preferirebbe che lo stipulante possa far valere i diritti che gli spetterebbero se l’assicuratore non avesse mai violato i propri obblighi d’informare. Anche per l’USS le modifiche proposte non sono sufficienti. Secondo la sua opinione, i destinatari d’assicurazioni dovrebbero essere informati anche sulle commissioni d’intermediazione pagate così come su eventuali modifiche e sullo scioglimento di un contratto d’assicurazione.