Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 38 pagine
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Rapporto sui risultati
non corrisponderebbero altrettanti vantaggi per gli assicurati. Santésuisse e ÖKK, invece, si dichiarano esplicitamente a favore delle concretizzazioni proposte in merito all’obbligo di notificare un eventuale aggravamento del rischio. Nell’attuale contesto, questa disposizione appare rilevante soprattutto nel campo delle assicurazioni contro gli infortuni, in particolare nei casi in cui interviene anche una perdita di salario. Purtroppo però non viene più fatta esplicita menzione dell’obbligo di notificazione per quei casi in cui è lo stipulante stesso a determinare un aggravamento momentaneo del rischio (p.es. con un’ondata di licenziamenti). Inoltre il termine di preavviso proposto al capoverso 2 andrebbe ridotto, portandolo da sei a quattro settimane.
1.5.3 Diminuzione del rischio (art. 28a AP-LCA)
Il PSS giudica importante la norma proposta riguardo alla diminuzione dei rischi. Particolare importanza riveste il diritto riconosciuto allo stipulante di recedere dal contratto o esigere una riduzione del premio in caso di diminuzione dei rischi. Santésuisse e ÖKK tuttavia ritengono che la riduzione del premio abbia senso solo se riferita a un fatto rilevante ai fini della quantificazione del premio. L’ASA, per contro, boccia il nuovo articolo 28a AP-LCA, in quanto non contemplato dalla decisione di rinvio del Parlamento. Inoltre la completa nuova regolamentazione della modifica del rischio comporterebbe notevoli oneri e costi aggiuntivi a carico dell’impresa di assicurazione, ai quali non corrisponderebbero altrettanti vantaggi per gli assicurati.
1.5.4 Riserva di patti speciali (art. 29 LCA)
L’ASA boccia la proposta di abrogazione dell’articolo 29 LCA in quanto non è contemplata dalla decisione di rinvio del Parlamento. Inoltre la completa nuova regolamentazione della modifica del rischio comporterebbe notevoli oneri e costi aggiuntivi a carico dell’impresa di assicurazione, ai quali non corrisponderebbero altrettanti vantaggi per gli assicurati.
1.5.5 Aggravamento del rischio senza concorso dello stipulante (art. 30 LCA)
L’ASA boccia la proposta di abrogazione dell’articolo 30 LCA in quanto non contemplata dalla decisione di rinvio del Parlamento. Inoltre la completa nuova regolamentazione della modifica del rischio comporterebbe notevoli oneri e costi aggiuntivi5 a carico dell’impresa di assicurazione, ai quali non corrisponderebbero altrettanti vantaggi per gli assicurati.
1.5.6 Modifica del rischio nel contratto di assicurazione collettiva (art. 31 AP- LCA)
L’ASA respinge la modifica apportata all’articolo 31 LCA in quanto non contemplata dalla decisione di rinvio del Parlamento. Inoltre la completa nuova regolamentazione della modifica del rischio comporterebbe notevoli oneri e costi aggiuntivi6 a carico dell’impresa di assicurazione, ai quali non corrisponderebbero altrettanti vantaggi per gli assicurati.
5 Vedi nota 4.
6 Vedi nota 4.