Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 38 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 31Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati

che le imprese di assicurazione si troverebbero a dover sostenere. La modifica prevista mina inoltre la certezza del diritto e non è peraltro contemplata dalla proposta di rinvio formulata dal Parlamento.

2.3.2 Indicazione inesatta dell’età (art. 75 LCA)

Nel campo dell’assicurazione delle persone l’età è un fattore importante per il calcolo del premio assicurativo. Santésuisse, ÖKK e Groupe Mutuel sono quindi contrari alla proposta abrogazione dell’articolo 75 LCA e delle chiare disposizioni in merito alle conseguenze giuridiche di un’indicazione inesatta dell’età senza che sia prevista alcuna sua sostituzione; non da ultimo perché l’abrogazione dell’articolo 75 LCA non è contemplata dalla proposta di rinvio formulata dal Parlamento.

2.3.3 Assicurazione a beneficio di terzi / a. Principio: estensione (art. 76 AP- LCA)

ACS, Groupe Mutuel e ASA respingono la modifica proposta. Per l’ASA, l’aggiunta del nuovo capoverso 3 costituisce un’ingerenza nel diritto strettamente personale dello stipulante di disporre. La modifica priverebbe inoltre lo stipulante della possibilità di assegnare a un beneficiario una determinata quota in un secondo momento. Se il beneficiario perde il suo diritto per motivi di cui deve rispondere, è bene gestire la questione - cosa che in pratica avviene - come se il beneficiario fosse premorto. Passando il diritto in capo al o ai beneficiari successivi, se in una stessa posizione ci sono più beneficiari senza quote fisse la quota viene aggiunta in parti uguali alle quote degli altri beneficiari ai sensi dell’articolo 84 capoverso 4 LCA.

2.3.4 Assicurazione a beneficio di terzi / c. Natura del diritto del beneficiario (art. 78 AP-LCA)

Secondo ACS e ASA quanto attualmente disposto dall’articolo 78 LCA si è dimostrato valido a livello pratico. Non c’è bisogno quindi di nessuna modifica. L’aggiunta del nuovo capoverso 2, sostiene l’Associazione di assicurazioni, sarebbe un’inutile ingerenza nel diritto strettamente personale dello stipulante di costituire/modificare il beneficio. Già oggi questi è libero di decidere chi deve acquisire il diritto in caso di versamento delle prestazioni. Occorre inoltre considerare che in determinati casi questa modifica potrebbe comportare per l’impresa di assicurazione un onere amministrativo supplementare enorme e rendere molto più lunghe le procedure messe in atto per chiarire chi sia l’avente diritto o a chi vadano versate le prestazioni. Anche il Groupe Mutuel è contrario alla modifica proposta, ritenendo che la norma attualmente in vigore sia assolutamente valida. La modifica proposta potrebbe inoltre generare costi supplementari, soprattutto se le compagnie di assicurazione dovessero verificare l’eventuale esistenza di persone aventi diritto alla successione.

2.3.5 Assicurazione sulla vita; fine anticipata e trasformazione (art. 89 AP- LCA)

Per SO è certamente positivo che dai contratti di assicurazione sulla vita sia possibile recedere in qualsiasi momento dopo un anno. Il Cantone lamenta però la mancata introduzione di un termine di disdetta nella legge.