Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 38 pagine

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con l’assicurato, ma anche persone giuridiche, locatari e affittuari. E proprio questo, secondo loro, è inadatto e inopportuno, motivo per cui la frase va eliminata senza essere sostituita. Come sostiene per esempio il Cantone di Zurigo, per evitare che a causa dell’incertezza giuridica dalla giurisprudenza risultino decisioni discordanti, l’articolo 95c capoverso 3 lettera c AP-LCA dovrebbe essere formulato complessivamente in maniera più restrittiva ed essere applicabile solo a persone che hanno una stretta relazione con la persona assicurata. Santésuisse, ÖKK e Assura propongono di far diventare il capoverso 1 dell’articolo 95c oggetto di un articolo separato in quanto non riguarda in alcun modo il «diritto di regresso dell’impresa di assicurazione». Inoltre sarebbe opportuno inserire nella LCA una disposizione relativa all’articolo 75 capoverso 3 LPGA analogamente alla legislazione sulle assicurazioni sociali.

3 III. Disposizioni imperative

SO giudica appropriate le modifiche apportate alle disposizioni imperative o semi-imperative. Tuttavia intravvede dei problemi di delimitazione riguardo alla loro inapplicabilità ai cosiddetti «stipulanti professionisti» (cfr. art. 98a AP-LCA) di enti di diritto pubblico e imprese «che prevedono una gestione professionale dei rischi». Anche la SIBA gradirebbe che venissero fornite indicazioni chiare per spiegare in cosa consiste una «gestione professionale dei rischi».

3.1.1 Disposizioni inderogabili (art. 97 AP-LCA)

Secondo l’ASA la modifica del catalogo delle disposizioni imperative non è parte della proposta di rinvio formulata dal Parlamento e viene pertanto bocciata. Contrario alla modifica è anche il Groupe Mutuel.

3.1.2 Disposizioni che non possono essere modificate a danno dello stipulante o dell’avente diritto (art. 98 AP-LCA)

L’ASA boccia la modifica proposta perché la modifica del catalogo delle disposizioni semiimperative non fa parte della proposta di rinvio formulata dal Parlamento.

3.1.3 Eccezioni (art. 98a AP-LCA)

Diversi partecipanti alla consultazione (PSS, GE e VD) sono dichiaratamente favorevoli alle semplificazioni proposte per gli stipulanti professionisti e il ramo assicurativo grandi rischi. Anche la LLA si dice soddisfatta del fatto che ci si sia limitati al massimo nell’apportare modifiche invasive in relazione al campo di protezione delle disposizioni imperative e semi-imperative. Anche il TCS e Homburger accolgono favorevolmente la nuova disposizione derogatoria introdotta. Secondo lo studio legale, attualmente nella prassi si presenta regolarmente il problema che gli stipulanti professionisti interessati da questa disposizione in virtù delle disposizioni a protezione dei consumatori hanno la possibilità di non vincolarsi completamente dal punto di vista giuridico (p.es. art. 42 cpv. 1 LCA). Questo può ostacolare le procedure di riassicurazione (soprattutto in connessione con il mercato dei capitali), in quanto ad ogni danno parziale bisogna mettere in conto la possibilità che lo stipulante receda dal contratto. Lo studio legale suggerisce inoltre di aggiungere all’elenco anche i commercianti di valori mobiliari e le società madri di un gruppo finanziario o assicurativo o di un conglomerato finanziario o assicurativo, sulla falsariga dell’articolo 93 capoverso 2 LInFi. Le modifiche dell’articolo 98a AP-LCA proposte non convincono invece l’ASA, la SIBA e l’ACS. L’Associazione propone quindi di definire, oltre agli «stipulanti professionisti», anche il concetto di «grandi rischi». A questo