Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 38 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 28Fedlex · Rapporto sui risultati
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vono a vanificare le loro pretese di regresso motivate da una cessione legale ai sensi dell’articolo 72 LPGA. Queste esclusioni dalla copertura espongono quindi le persone e le aziende assicurate a un considerevole rischio finanziario (diritti di regresso). Infatti, se l’assicuratore sociale non è in grado di far valere il diritto di regresso a causa della mancanza di mezzi finanziari, i danni vanno sostenuti dall’insieme dei suoi assicurati. Una simile ripartizione dei costi è inappropriata e inefficace e porta a una socializzazione non giustificata delle pretese in materia di responsabilità civile. Suva e ACS ritengono anche che limitare l’inopponibilità delle eccezioni alle assicurazioni obbligatorie, come proposto all’articolo 59 capoverso 2 AP-LCA, non sia sufficiente per garantire alle parti lese e agli assicuratori sociali una sufficiente tutela dei loro diritti contro chi è civilmente responsabile.
2.2.2 Pegno legale del terzo danneggiato (art. 60 LCA)
L’articolo 60 LCA non è interessato dalla presente revisione parziale. L’ASA ritiene tuttavia che il pegno del terzo danneggiato previsto dall’articolo 60 LCA sia efficace - contrariamente al diritto di credito diretto del danneggiato proposto (cfr. il successivo n. 2.2.3) - e vada ulteriormente esteso.
L’ASA presenta una proposta dettagliata di modifica dell’articolo 60 LCA. I capoversi 1 e 2 (nuovo cpv. 4) dell’articolo 60 LCA rimarrebbero invariati e vengono integrati con tre nuovi capoversi (cpv. 2, 3 e 5). Al terzo danneggiato (nel quadro della copertura assicurativa e con riserva delle obiezioni e delle eccezioni che l’impresa di assicurazione può opporgli in virtù della legge o del contratto) spetterebbe un diritto di credito diretto, se nel momento in cui viene avanzata la richiesta di risarcimento dei danni non sussistono ulteriori soggetti assicurati responsabili civilmente. Nel quadro della copertura, analogamente a quanto previsto al capoverso 2, il terzo dovrebbe anche poter avanzare pretese di responsabilità civile direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione se contro lo stipulante è già stato presentato un avviso di pignoramento, è stata notificata una comminatoria di fallimento o se il suo stato di insolvenza risulta altrimenti evidente. Inoltre, come proposto nel nuovo articolo 60a capoverso 2 AP-LCA, alla persona danneggiata verrebbe riconosciuto il diritto di essere informata sul tipo e sull’estensione della copertura assicurativa nei confronti della persona civilmente responsabile o, in assenza di questa, nei confronti dell’impresa di assicurazione.
2.2.3 Diritto di credito diretto e diritto all’informazione (art. 60a AP-LCA)
GL e SO, VKG, ECA JU, Suva, FPC, FRC, ACSI e UP dichiarano espressamente di essere favorevoli a che nella legge vengano inseriti a favore della persona danneggiata un diritto di credito diretto e un diritto diretto all’informazione. Temono però che, in mancanza di sanzioni, difficilmente si possa riuscire a far valere il diritto all’informazione nei confronti dello stipulante. Secondo la Suva dovrebbe anche essere tolta agli assicuratori la possibilità di opporre eccezioni, altrimenti le persone danneggiate e gli assicuratori sociali che intendono esercitare il proprio diritto di regresso sarebbero costrette in via precauzionale ad agire per vie legali nei confronti sia delle aziende o delle persone fisiche che dell’impresa di assicurazione se, per esempio, c’è il rischio che possa essere opposta un’eccezione per negligenza grave. Questo sarebbe contrario al senso e allo scopo dell’assicurazione della responsabilità civile e nell’ambito del processo per la responsabilità civile porterebbe a conflitti d’interesse. In casi come questi la giusta soluzione sarebbe solo il diritto di regresso interno dell’impresa di assicurazione nei confronti dello stipulante.