Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 38 pagine
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acquisizione. Anche santésuisse, ÖKK e Assura bocciano la proposta abrogazione dell’articolo 42 capoverso 3 LCA, non fosse altro che per il fatto che è contraria alla proposta di rinvio formulata dal Parlamento.
1.8 Sezione 8: Altre disposizioni
1.8.1 Comunicazione dello stipulante o dell’avente diritto: indirizzi (art. 44 AP-LCA)
Nel contesto della globalizzazione e della conseguente internazionalizzazione delle prestazioni di servizi e con riferimento al commercio elettronico, alla LLA l’obbligo dell’assicuratore di creare un indirizzo in Svizzera appare obsoleto e non più utile al perseguimento dello scopo. Lo stipulante, nonché avente diritto, può regolarmente avanzare i propri diritti presso la sede centrale dell’impresa di assicurazione sia utilizzando mezzi di comunicazione digitale che per posta normale.
1.8.2 Violazione del contratto (art. 45 AP-LCA)
FSAGA, FPC, ACSI, FRC e SO ritengono sia giusto che la violazione di un obbligo attuariale determini un pregiudizio a carico dello stipulante solo se tale violazione ha esercitato effetti diretti sul verificarsi del sinistro o sull’estensione delle prestazioni assicurative.
ACS, ASA, santésuisse, Groupe Mutuel, ÖKK e Assura, come anche TCS e USC, vorrebbero invece che l’articolo 45 LCA rimanesse invariato e bocciano quindi la modifica proposta ritenendo che l’introduzione di un requisito di causalità per le violazioni degli obblighi tuteli eccessivamente lo stipulante. Inoltre finirebbe con l’erodere ulteriormente l’efficacia di un’importante norma di comportamento in ambito contrattuale, che, se violata, un’impresa di assicurazione difficilmente non potrebbe far valere una volta modificata la disposizione.
1.8.3 Prescrizione e termine (art. 46 AP-LCA)
FSA, TCS, UM-AM, OM-AP, UP, PSS come anche i Cantoni ZG, SO e AR e la FMH ritengono che il termine di prescrizione, attualmente di due anni, sia eccessivamente breve e si esprimono esplicitamente a favore di un suo prolungamento. Il TCS chiede inoltre che il termine di prescrizione sancito dall’articolo 83 LCStr per danni derivanti da infortuni cagionati da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli venga prorogato da due a cinque anni. La FSA suggerisce inoltre l’adozione di un regolamento transitorio inteso a garantire l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale proposto anche ai contratti già stipulati. ZG ricorda che la prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui il danno viene scoperto ma dal momento in cui si verifica il «fatto su cui è fondato l’obbligo di fornire la prestazione». Alla luce di quanto sopra, in molti casi l’attuale obbligo di prescrizione risulta essere troppo breve in quanto spesso il danno viene scoperto solo poco prima della scadenza del termine di prescrizione o addirittura dopo. Prorogando il termine di prescrizione da due a cinque anni questo problema verrebbe relativizzato. FMH e FER sono favorevoli a far coincidere i termini di prescrizione per l’assicurazione contro le malattie privata e sociale. Secondo UP, PSS, FPC, FRC e ACSI, prorogare a cinque anni il termine di prescrizione non è però sufficiente a soddisfare le esigenze degli stipulanti. Essi chiedono che vengano invece riprese le norme di prescrizione cogenti previste dal diritto delle obbligazioni e sancite all’articolo 127 CO, che prevedono un termine di dieci anni. Anche per la SDRCA non è chiaro il motivo per cui la modifica proposta non debba essere in linea con la prescrizione ordinaria prevista dall’articolo 127 CO.