Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 38 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati

conclusione di un contratto d’assicurazione. In tal caso, tuttavia, allo stipulante non verrebbe riconosciuto alcun diritto all’indennità.

Dall’altra parte, FER, Centre Patronal, USAM e Groupe Mutuel respingono in linea di principio l’introduzione di un diritto di revoca di 14 giorni per i contratti d’assicurazione. Il diritto di revoca generale porterebbe, secondo l’Unione, a maggiori e inutili oneri amministrativi con conseguenze finanziarie per le assicurazioni di cui dovrebbe inevitabilmente farsi carico l’insieme degli assicurati. Secondo FER e Centre Patronal non vi è, nei contratti d’assicurazione, un’ulteriore necessità di proteggere i consumatori che giustifichi l’introduzione di un diritto di revoca. Anzi, oggi è possibile informarsi esaustivamente sui vari prodotti (ad es. in Internet) prima della conclusione del contratto. FSAGA, santésuisse, Assura, ÖKK e TCS condividono questa opinione e desiderano pertanto limitare il diritto di revoca (come accade praticamente in tutti gli Stati dell’UE) ai contratti d’assicurazione sulla vita. Secondo TCS, inoltre, la restrizione ai contratti d’assicurazione sulla vita consentirebbe di ridurre il rischio di abusi che si riscontra in particolar modo per le assicurazioni limitate nel tempo e per le conferme provvisorie di copertura. Assura teme che l’introduzione di un diritto di revoca possa, qualora esercitato, comportare per gli assicuratori l’obbligo di sostenere i costi correlati alla conclusione del contratto. Propone pertanto di addossare le spese allo stipulante autore della revoca.

1.2 Sezione 2: Obblighi d’informare

1.2.1 Obbligo d’informare dell’impresa di assicurazione (art. 3 AP-LCA)

Le migliorie apportate all’obbligo d’informare dell’impresa di assicurazione alla conclusione del contratto vengono accolte favorevolmente da diversi partecipanti (UM-AM, PSS, BE, SO, GE, UP, SDRCA, ACSI, FRC). L’UM-AM giudica molto sensato l’obbligo d’informare in relazione all’assicurazione somme e/o l’assicurazione contro i danni poiché, ad esempio nell’ambito dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, gli assicurati (in particolare i piccoli imprenditori) si rendono conto solo al verificarsi dell’evento assicurato di non avere un’assicurazione somme. Il Cantone ZH chiede a tale proposito che, all’articolo 3 LCA, le imprese di assicurazione nel settore dell’assicurazione malattie complementare vengano inoltre obbligate a informare sul metodo di finanziamento (ivi compresi la costituzione e l’utilizzo delle riserve di senescenza). A suo avviso, questa informazione rappresenta un criterio fondamentale per la scelta di un prodotto da parte degli assicurati poiché l’assicurazione complementare è generalmente concepita per durare tutta la vita. In particolare i consumatori avrebbero così la possibilità di confrontare non solo i premi attualmente in vigore, ma anche il loro probabile andamento futuro. Il Cantone osserva, inoltre, che a causa dei diversi metodi di finanziamento, la graduazione dei premi con l’età può presentare notevoli differenze; questa informazione può essere decisiva per la conclusione del contratto. La SDRCA è del parere che l’obbligo d’informare sulla natura giuridica delle singole prestazioni assicurative (assicurazione somme o assicurazione contro i danni) sia di fatto già previsto dal diritto vigente. Scanso equivoci, la Società raccomanda comunque di indicare nel messaggio che tale qualificazione deve avvenire a livello delle singole prestazioni assicurative e non per ogni polizza. L’USC respinge invece l’obbligo d’informare proposto in relazione all’assicurazione somme e all’assicurazione contro i danni poiché nella prassi ne deriverebbero grossi problemi per i «prodotti misti» dell’assicurazione malattie. Il PSS e la FPC suggeriscono di inserire, oltre alle modifiche proposte, una presunzione in base alla quale, salvo accordo contrario, le assicurazioni delle persone sostanzialmente verrebbero sempre considerate alla stregua di assicurazioni somme e le altre quali assicurazioni contro i danni. ACSI e FRC chiedono che l’obbligo d’informare dell’impresa di assicurazione venga adempiuto per scritto. Secondo la FRC, l’obbligo d’informare del datore