Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 38 pagine
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che contribuisce ad aumentare l’attrattività della copertura assicurativa e, contemporaneamente, ad accrescere il volume del mercato in ragione del sempre maggior numero di rischi assicurati. Dal punto di vista dei Cantoni GL e SO, le presenti proposte di modifica rendono la LCA complessivamente più favorevole al cliente e all’utente eliminando numerose incertezze rilevate negli ultimi decenni. Secondo il Cantone BS, l’avamprogetto rappresenta un avveduto compromesso tra gli interessi del settore assicurativo e quelli degli stipulanti. JU approva espressamente che la presente revisione tenga conto delle esigenze attuali nella legislazione in materia di contratto d’assicurazione. Nell’ottica del Cantone SG, il progetto di revisione accoglie richieste giustificate, soprattutto nell’ambito della protezione dei clienti d’assicurazioni. Nell’insieme giudica queste misure pertinenti e moderate. NE sostiene un’ottimizzazione contenuta della LCA. Ritiene importante mantenere le disposizioni, parzialmente riviste negli anni 2006/2007, che si sono dimostrate efficaci. Al tempo stesso accoglie con favore le ulteriori proposte di revisione perché migliorerebbero la posizione degli stipulanti. L’avamprogetto viene accolto positivamente anche dall’AGV: la legge risulta complessivamente più favorevole al cliente e le diverse incertezze e lacune rilevate nel corso degli ultimi anni sono state eliminate.
Per il PSS permane l’urgenza di adeguare la LCA all’andamento dell’economia, aggiungendo che la presente revisione parziale accoglie alcune delle importanti richieste concernenti una ripartizione equilibrata dei diritti e degli obblighi di assicurazioni e stipulanti. Un aspetto apprezzabile, e quindi da sostenere, riguarda il miglioramento della posizione degli assicurati. Importante dal punto di vista del PSS è che le proposte del Consiglio federale relative alle richieste centrali in materia di protezione dei consumatori non vengano ulteriormente alterate, ma che permettano di fatto di estendere la loro protezione. Il PPD appoggia in linea di principio la presente revisione. A suo avviso è essenziale che la LCA mantenga un’elevata libertà contrattuale contenendo – nonostante un aumento della regolamentazione – gli ostacoli amministrativi per le imprese. Secondo il PPD, l’attuale revisione parziale accoglie le richieste giustificate dei clienti d’assicurazioni e sostanzialmente si conforma anche alla proposta di rinvio del Parlamento. Esso ritiene, però, le conseguenze delle nuove norme difficili da stimare. Per questa ragione avrebbe gradito un’analisi d’impatto della regolamentazione. La presente revisione della LCA riscuote il consenso anche del PVL poiché consolida importanti e giustificate richieste degli assicurati nell’ambito del diritto di revoca, del diritto di recesso e del termine di prescrizione. Secondo il PVL, tuttavia, il progetto di revisione esula per certi aspetti dalla decisione di rinvio del Parlamento. E proprio queste nuove ingerenze nella libertà contrattuale a livello di assicurazioni private volontarie suscita l’atteggiamento critico del partito. A suo avviso l’avamprogetto, oltre a introdurre modifiche tendenzialmente formali, limita con maggiore incisività anche la libertà d’assicurazione (cfr. art. 35a–35d AP-LCA). Per il PVL è importante che il presente progetto di revisione possa ottenere la maggioranza dei consensi in Parlamento. Esorta pertanto il Consiglio federale a rinunciare ai punti che non figuravano nella proposta di rinvio del 2011.
Diversi partecipanti [15] sostengono in linea di principio la revisione della LCA, ma respingono il presente avamprogetto chiedendo che la revisione venga limitata ai punti definiti dal Parlamento nel 2013 (PBD, PLR, UDC, ACA, economiesuisse, ASA, SIBA, santésuisse, ÖKK, Assura, Groupe Mutuel, USC, USAM, FSAGA, curafutura). L’UDC esorta esplicitamente il Consiglio federale a rielaborare l’avamprogetto per eliminare gli elementi che esulano dalla decisione di rinvio. Il partito minaccia di rinviare l’avamprogetto al Consiglio federale qualora quest’ultimo non dovesse dare seguito alla sua richiesta. Secondo il PBD, la clientela d’assicurazioni in Svizzera è già ben tutelata dal diritto vigente e da misure volontarie degli assicuratori. Respinge pertanto di apportare modifiche agli obblighi d’informare degli assicuratori (art. 3 AP-LCA) o alle reticenze e loro conseguenze (art. 6 AP-LCA). A suo avviso si deve