Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 38 pagine

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Rapporto sui risultati

Secondo l’UM-AP il diritto di credito diretto proposto rischia di creare problemi nel caso delle assicurazioni facoltative perché, indipendentemente dalla volontà del partner contrattuale, a persone terze verrebbero riconosciuti diritti diretti derivanti dal contratto concluso, finendo così col limitare la libertà contrattuale dello stipulante (che è quello che paga il premio), di cui fa parte anche la libertà di esercitare i diritti derivanti dal contratto. Anche l’ASA pensa che non ci sia nessun valore aggiunto nel diritto di credito diretto della persona danneggiata, né per i clienti né per le compagnie di assicurazioni. Ci sarebbe un reale valore aggiunto solo in presenza di una responsabilità causale aggravata con una chiara definizione della fattispecie nella legge (come avviene nell’ambito della legislazione sulla circolazione stradale); in tutti gli altri casi (responsabilità contrattuale o per colpa, responsabilità causale semplice, ecc.) il diritto di credito diretto rappresenta piuttosto un impedimento quando addirittura non è dannoso. L’ASA non ravvede quindi la reale necessità di avere un diritto generale di credito diretto della persona danneggiata, motivo per cui boccia l’articolo 60a AP-LCA. Il pegno legale del terzo danneggiato previsto dall’articolo 60 LCA invece è efficace e merita di essere ulteriormente esteso (cfr. il precedente n. 2.2.2).

L’ASA osserva inoltre che c’è una sempre maggiore densità normativa nel campo delle assicurazioni obbligatorie. L’Associazione ha calcolato che in Svizzera ci sono più di quaranta assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile a livello federale e più di cento nei Cantoni. Esse non si fondano però sulla base di un sistema normativo unitario. L’ASA ritiene invece che così dovrebbe essere se si vuole che un’assicurazione obbligatoria costituisca un valore aggiunto per i consumatori. Molte volte inoltre la scelta dei settori nei quali ha senso prevedere un’assicurazione obbligatoria è una questione puramente discrezionale. Se si vuole che tale decisione discrezionale sia esercitata in maniera uniforme e che ci sia un criterio di valutazione unitario, secondo l’ASA sarebbe bene ponderare sistematicamente diversi criteri sulla base di un preciso schema di valutazione prima di qualsiasi decisione in merito all’introduzione di un’assicurazione obbligatoria. E, poiché i rischi non hanno frontiere, le assicurazioni obbligatorie dovrebbero essere regolamentate sulla base di principi unitari ed esclusivamente nell’ambito del diritto federale. In singoli casi quali grandi manifestazioni, feste, maratone, ecc. la competenza continuerebbe invece a essere dell’autorità locale.

Anche Lloyd’s respinge la modifica prevista, temendo un aumento del numero delle pretese di responsabilità civile, che inevitabilmente farebbe aumentare i premi assicurativi. Inoltre, secondo l’impresa di assicurazione, l’articolo 60a AP-LCA tutela i terzi danneggiati e non gli assicurati. Non è quindi opportuno introdurre tale disposizione nella LCA.

ACS e SIBA sono contrari all’introduzione generale di un diritto di credito diretto. Entrambe queste associazioni ritengono che esso non offra alcun valore aggiunto ai consumatori, anzi il principio della responsabilità civile, che prevede che la parte lesa debba rivalersi sull’autore del danno, ne risulterebbe minato. Anche la FMH boccia la modifica prevista. La Federazione ritiene infatti che il diritto di credito diretto proposto aumenti il rischio di pagamenti a titolo di patteggiamento che possono danneggiare la reputazione professionale di un medico.

BS, ACA e VIB chiedono che l’articolo 60a AP-LCA venga abrogato senza essere sostituito. Il Cantone e l’Associazione temono che nel campo delle assicurazioni della responsabilità civile non obbligatorie il diritto di credito diretto nei confronti delle imprese di assicurazione possa portare a un diverso trattamento delle parti lese e de facto a ulteriori obblighi assicurativi nel settore delle assicurazioni della responsabilità civile aziendale commerciale e industriale. Inoltre il diritto di credito diretto non offrirebbe praticamente nessun vantaggio al terzo danneggiato in conseguenza della ripartizione dell’onere della prova. Osservano inoltre che, soprattutto nel