Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 38 pagine
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Rapporto sui risultati
Il divieto per le imprese di assicurazione di recedere in via ordinaria da un contratto di assicurazione contro le malattie, così come proposto al capoverso 4, rappresenta per ASA, curafutura, Groupe Mutuel e USC una grave ingerenza nella libertà contrattuale, contraria alla decisione di rinvio del Parlamento e come tale quindi da bocciare. Inoltre l’ASA non capisce per quale motivo, in riferimento all’assicurazione malattie complementare privata / volontaria, non sia stata accettata la proposta così come formulata nel messaggio del 2011 concernente la revisione totale della LCA9. Nel contesto di un’assicurazione basata sulla volontarietà, anche per la SDRCA sarebbe preoccupante negare all’assicuratore ogni possibilità di recesso (ordinario). Anche e soprattutto perché alle imprese di assicurazione va impedito di adeguare i contratti in corso. Santésuisse e ÖKK ricordano che già oggi per le assicurazioni delle cure complementari lo stipulante gode di un diritto di recesso, che però non deve esteso anche ad altre assicurazioni malattie complementari (come p.es. alle assicurazioni contro la perdita di guadagno e d’indennità giornaliera in caso di malattia). A questo proposito s’impone quindi un’opportuna precisazione.
ACS, Centre Patronal e Assura ritengono molto problematico il fatto che dei contratti, che di comune accordo sono stati stipulati con una durata lunga, improvvisamente debbano essere rescindibili dopo tre anni. Secondo loro non dovrebbe essere introdotto alcun diritto di recesso, né ordinario né straordinario (cfr. il successivo n. 1.6.2), o quantomeno, dal punto di vista di Assura, si dovrebbe prevedere nel testo di legge un regolamento transitorio per i contratti già in essere. L’ACS boccia anche il diritto di recesso unilaterale per l’assicurazione contro le malattie previsto al capoverso 4 dell’avamprogetto.
1.6.2 Recesso straordinario (art. 35b AP-LCA)
Il Cantone SO ritiene sia opportuno consentire un recesso straordinario dal contratto di assicurazione per motivi gravi. Il TCS per contro respinge l’attuale proposta di un diritto di recesso straordinario per due motivi: in primo luogo la decisione di rinvio del 2013 prevede soltanto l’introduzione di un diritto di recesso ordinario, che tutela già sufficientemente lo stipulante; il secondo motivo è l’incertezza giuridica determinata da un elenco non esaustivo dei motivi che giustificano un recesso straordinario.
1.6.3 Estensione della responsabilità (art. 35c AP-LCA)
PSS, ma anche FPC, FRC e ACSI appoggiano esplicitamente la norma riguardante l’estensione della responsabilità. Il partito sollecita inoltre una proroga del termine da cinque a dieci anni. SO, pur approvando la norma giuridica proposta, respinge tuttavia la deroga, formulata al capoverso 2, riguardante il settore dell’assicurazione della responsabilità civile. Proprio nel caso delle assicurazioni della responsabilità civile potrebbe essere determinante che l’assicurazione risponda dei danni anche dopo la scadenza del contratto se il rischio si è manifestato durante il periodo di validità dello stesso. Non sempre esiste un’assicurazione successiva che si faccia carico della copertura di questi danni qualora vengano rivendicati (p.es. se un avvocato va in pensione e quindi non sottoscrive più un’assicurazione della responsabilità civile professionale). Anche la SDRCA appoggia la norma sull’estensione della responsabilità, pur restando aperta anche ad altre soluzioni, se possibile migliori. La FMH segnala la necessità di coordinare la presente revisione della LCA con il disegno di modifica del CO (v. messaggio 13.100, Diritto in materia di prescrizione). Qualora venissero consentite le assicurazioni secondo il principio della data della richiesta di risarcimento (claims made), anche un medico
9 Cfr. 11.057, Messaggio del 7 settembre 2011 concernente la revisione totale della legge sul contratto d’assicurazione, commento ad art. 52 AP-LCA (pag. 6891 segg.).