Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 38 pagine
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Rapporto sui risultati
dell’avamprogetto (conclusione del contratto) dovrebbe essere completata dalla materia relativa all’obbligatorietà del contratto disciplinata nella terza sezione (contenuto e obbligatorietà del contratto). Inoltre, a causa della sua rilevanza fondamentale, sarebbe opportuno posizionare l’articolo 16 AP-LCA all’inizio della terza sezione e spostare gli articoli 14, 15 e 33 in una nuova sezione 7 intitolata «Verificarsi del sinistro».
L’ASA non appoggia modifiche sistematiche che comportano cambiamenti materiali. Ciò nondimeno non si oppone agli adeguamenti proposti nell’ottica di migliorare la comprensibilità delle formulazioni in assenza di modifiche ai contenuti.
Il Cantone SO propone di prestare attenzione, in tutta la LCA, all’utilizzo di espressioni attuali. Gli esempi citati, tuttavia, concernono soltanto il testo tedesco.
3.3 Commercio elettronico (art. 2a, 3, 4, 6, 9, 20, 28, 28a, 35a, 35b, 46b, 54, 74, 89 e 95 AP-LCA)
Le semplificazioni nel commercio elettronico riguardano numerosi articoli dell’avamprogetto, ragione per la quale il presente documento si limita a esporre sinteticamente i vari pareri. Gli adeguamenti sono accolti con favore da molti partecipanti, in particolare anche del settore assicurativo (BE, NW, SO, GE, PS, LLA, ASA, FSAGA, USAM, curafutura, Groupe Mutuel, FER). Taluni partecipanti ritengono tuttavia che le semplificazioni proposte non sono sufficientemente incisive (LLA, ASA), esprimendo forte disappunto per i costi eccessivi correlati in special modo alla richiesta di mantenere la forma scritta alla conclusione del contratto e al recesso (ciò non corrisponde peraltro ai desideri dei clienti rilevati dall’assicurazione e dall’Associazione). Dall’altra parte, la FSA reputa che nell’ottica della certezza del diritto sarebbe opportuno mantenere la prescrizione della forma scritta e non sostituirla con «in altra forma che consenta la prova per testo».
L’ASA si pronuncia in modo molto differenziato e dettagliato in merito al commercio elettronico, chiedendo un’impostazione della LCA che rispetti la neutralità tecnologica come pure l’eliminazione di espressioni e formulazioni che potrebbero ostacolare il commercio elettronico. Al riguardo invita a considerare l’intera catena del valore dal punto di vista dell’impresa e del cliente ma anche ad abrogare dalla legge espressioni come «emettere», «rilasciare», «consegnare», «essere in possesso» o «consegnare alla posta» e sostituirle con formulazioni che tengano conto del mondo digitale. L’ASA è inoltre dell’avviso che, nel presente avamprogetto, l’alternativa alla forma scritta «o in altra forma che consenta la prova per testo» sia stata utilizzata con eccessivo ritegno.