Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 38 pagine

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Rapporto sui risultati

caso delle grandi imprese, le assicurazioni della responsabilità civile come strumento di protezione del bilancio sarebbero strutturate come soluzioni di autofinanziamento e che i rischi di fatto trasferiti a un’impresa di assicurazione comprenderebbero elevate franchigie annuali e/o per specifici eventi.

AG, AGV e GVG si dichiarano favorevoli all’inserimento nel testo della legge di un diritto di credito diretto nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile. In questo modo infatti la posizione della parte lesa verrebbe notevolmente rafforzata in quanto, se necessario, potrebbe far valere per via giudiziaria il suo diritto nei confronti dell’assicurazione senza dover ricorrere al poco praticabile diritto di pegno sulla pretesa assicurativa della persona civilmente responsabile. Poiché però il diritto di credito diretto della persona danneggiata non è un diritto strettamente personale, il Cantone, AGV e GVG chiedono di evidenziare questo concetto nel capoverso 1 aggiungendo nell’articolo le parole «o suoi aventi causa».

GE si dichiara esplicitamente a favore dell’inserimento nel testo della legge di un diritto di credito diretto nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile.

VS si chiede come possa fare al lato pratico la persona danneggiata per capire quale sia l’impresa di assicurazione nei confronti della quale far valere il proprio credito. Diversamente da quanto avviene nell’ambito della circolazione stradale, dove l’assicuratore è indicato nella licenza di circolazione del conducente, in altri settori non esiste alcun obbligo di pubblicazione analogo.

2.2.4 Somma assicurata. Obbligo di risarcimento nella sottassicurazione (art. 69 LCA)

L’articolo 69 LCA non è interessato dalla presente revisione parziale. Secondo PSS e FPC nella pratica le sottoassicurazioni sono frequenti, soprattutto nel caso delle assicurazioni sulla mobilia domestica. In caso di danno, in virtù dell’articolo 69 capoverso 2 LCA la maggior parte degli assicuratori riduce le proprie prestazioni in relazione a singoli sinistri nella proporzione esistente fra somma (totale) assicurata e valore (totale) di risarcimento. Se il valore del danno in un singolo sinistro non raggiunge la somma assicurata, riduzioni di questo tipo costituiscono un’inspiegabile limitazione delle prestazioni e gli stipulanti hanno ragione a non comprenderne il motivo. Il PSS appoggia quindi la richiesta di abrogazione dell’articolo 69 capoverso 2 LCA e al contempo chiede di vietare questo genere di riduzioni delle prestazioni.

2.3 Sezione 3: Assicurazione sulla vita

2.3.1 Assicurazione sulla vita altrui (art. 74 AP-LCA)

La FPC accoglie con esplicito favore la modifica proposta che vuole che d’ora in poi sia necessario il consenso non solo per la conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita altrui ma anche per qualsiasi modifica dell’ordine dei beneficiari. Secondo VD si dovrebbe però scegliere di non abrogare il secondo periodo dell’articolo 74 capoverso 1 LCA, in virtù del quale se l’assicurazione è stipulata per il decesso di una persona incapace occorre il consenso scritto del rappresentante legale. ACS, ASA, santésuisse, ÖKK e Groupe Mutuel vorrebbero invece che l’articolo 74 LCA rimanesse invariato e bocciano la modifica proposta ritenendo che l’estensione dell’obbligo di benestare all’ordine dei beneficiari rappresenti una considerevole limitazione del diritto strettamente personale dello stipulante di costituire o modificare un beneficio nel terzo pilastro. Senza contare il considerevole aumento degli oneri amministrativi