Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 38 pagine
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«rischi professionali o commerciali», ovvero se il collegamento deve effettivamente essere fatto con i rischi assicurati o non piuttosto con la persona dello stipulante, come avviene comunemente nel diritto europeo. USC, Homburger, economiesuisse e ASA respingono anch’esse la modifica proposta. Privare le imprese di assicurazione della possibilità di adeguare unilateralmente alle mutate circostanze le polizze in essere mediante una clausola di modifica delle condizioni significherebbe costringerle ad aumentare i premi o a disdire le polizze con riserva di modifica. Secondo economiesuisse e ASA, in entrambi i casi verrebbe prevaricato l’interesse della clientela. Anche il Groupe Mutuel è contrario alla modifica proposta che, abbinata al divieto di disdetta proposto all’articolo 35a capoverso 4 AP-LCA, non lascerebbe alcuna possibilità di adeguare i contratti di assicurazione contro le malattie. Anche santésuisse, ÖKK e Assura respingono la proposta. Nell’assicurazione complementare all’assicurazione sociale contro le malattie si fa riferimento a elenchi che dovrebbero essere aggiornati su base regolare (p.es. delle case di cura o delle collaborazioni con determinati fornitori di prestazioni). Al riguardo, nella prassi di vigilanza attualmente in vigore sono ammesse non solo le classiche clausole di revisione dei premi ma anche clausole di revisione, seppur limitata, delle prestazioni. Mantenere questa possibilità è molto importante. Se non dovesse essere possibile, bisogna allora necessariamente prevedere un’integrazione della norma per consentire all’impresa di assicurazione di introdurre precisazioni e modifiche quantomeno a favore dello stipulante.
1.6 Sezione 6: Fine del contratto
1.6.1 Recesso ordinario (art. 35a AP-LCA)
SO, ASA, FPC, ACSI e FRC sono favorevoli a che venga previsto nella legge un diritto di recesso ordinario. Per il Cantone, tale diritto consentirebbe agli stipulanti di reagire ai cambiamenti che intervengono nel contesto concorrenziale in cui operano le imprese di assicurazione e di eventualmente risparmiare sui costi stipulando una nuova assicurazione. Poter fondamentalmente recedere dal contratto non prima della fine del terzo anno è considerato utile soprattutto per le organizzazioni soggette alla legislazione sugli appalti pubblici. Sarebbe da respingere invece un diritto di recesso ordinario prima di tale termine, in quanto metterebbe lo stipulante in una condizione di eccessiva incertezza riguardo all’andamento dei costi. Inoltre, mettere in atto procedure di partecipazione a gare pubbliche per periodi di breve durata comporterebbe un impegno eccessivo in termini di risorse.
L’UM-AM è particolarmente favorevole a che la durata massima dell’assicurazione sia limitata a tre anni e ricorda espressamente come molti assicurati, all’atto della stipula del contratto, spesso non siano consapevoli di impegnarsi già per cinque anni. Questo anche perché molti intermediari vengono meno al loro obbligo di informare il cliente al riguardo o non vi ottemperano sufficientemente. FER, santésuisse, ÖKK e Assura, per contro, bocciano la nuova regolamentazione e auspicano una durata massima dell’assicurazione di cinque anni.
Il Cantone ZH si dichiara esplicitamente favorevole all’introduzione di un diritto di recesso ordinario unilaterale in favore degli assicurati nel campo delle assicurazioni private contro le malattie. Diversamente da quanto avviene nel campo dell’assicurazione delle spese di cura, la LCA attualmente in vigore lascia all’assicuratore che copre l’assicurazione malattie complementare la facoltà di decidere se includere nelle condizioni di assicurazione solo la possibilità di recesso da parte della persona assicurata o se riservare anche a se stesso tale diritto (p.es. recesso in caso di sinistro). In ragione della natura particolare dell’assicurazione contro le malattie, con cui i contraenti si tutelano proprio contro il rischio di essere un cattivo rischio, questa situazione va adeguata.