Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 38 pagine
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Rapporto sui risultati
II Parte speciale
1 I. Disposizioni generali
1.1 Sezione 1: Conclusione del contratto
1.1.1 Proposta di assicurazione (art. 1 LCA)
L’articolo 1 LCA non è parte integrante della presente revisione parziale. ACSI e FRC chiedono di sostituire, all’articolo 1 LCA e in tutti gli altri punti della legge, la parola «proposition» (proposta) con la parola «pré-contrat» (precontratto). Entrambe le organizzazioni ritengono infatti che il termine «proposition» dia adito a confusione e i consumatori non siano consapevoli al momento di sottoscrivere la proposta di assumere degli obblighi nei confronti dell’assicuratore.
1.1.2 Diritto di revoca (art. 2a e 2b AP-LCA)
L’introduzione di un diritto di revoca di 14 giorni viene accolta con favore da numerosi partecipanti in vista di migliorare la protezione dei consumatori (BE, ZG, SO, AR, GE, VD, PSS, UM-AM, UP, FPC, ACSI, FRC). I Cantoni ZG e AI fanno notare che, con l’introduzione del diritto di revoca per i contratti d’assicurazione, nel CO (art. 40a cpv. 2 CO) dovrebbe essere inserito anche un rimando all’articolo 2a e seguente AP-LCA. Dall’altra parte, ACSI e FRC ritengono che con l’introduzione del diritto di revoca nella LCA possa essere abrogato l’articolo 40a capoverso 2 CO. Secondo TG bisognerebbe inoltre prevedere la possibilità, come è consuetudine nel diritto generale dei contratti, di esercitare il diritto di revoca senza vincoli di forma. Il Cantone suggerisce pertanto di equiparare i requisiti formali del diritto di revoca per i contratti d’assicurazione a quelli dell’articolo 40e capoverso 1 CO. L’UM-AM e ZG sono favorevoli a un diritto di revoca generale: anziché limitarlo ai contratti d’assicurazione sulla vita, come accade nella maggior parte degli Stati dell’UE, sarebbe opportuno non porre limiti al diritto di revoca. Oltre a quelli sulla vita, infatti, vi sono anche altri contratti d’assicurazione generali che vincolano per un periodo di tempo prolungato ed è proprio il diritto di revoca a tutelare gli stipulanti da una conclusione precipitosa. Inoltre, l’UM-AM è confrontato ogni anno con alcune centinaia di casi in cui gli interessati non erano minimamente consapevoli del fatto che, sottoscrivendo il formulario, firmavano una proposta obbligatoria. E, nella maggior parte dei casi, non è più possibile sciogliere la doppia assicurazione che ne deriva. Il Cantone VD e l’OM-AP segnalano però potenziali problemi di ordine pratico se la regolamentazione proposta sul diritto di revoca di 14 giorni venisse a coincidere esattamente con il periodo vincolante di 14 giorni di cui all’articolo 1 capoverso 1 LCA. Una conseguenza della regolamentazione proposta sarebbe infatti la possibilità di revocare sempre le polizze rilasciate dagli assicuratori, indipendentemente dallo loro emissione durante o dopo la scadenza del periodo vincolante. Il problema, dal punto di vista dell’OM-AP e della Suva, potrebbe essere risolto combinando nell’articolo 1 capoverso 1 LCA un diritto di revoca di 14 giorni con un periodo vincolante di tre settimane. L’UM-AM avanza la controproposta di far cominciare a decorrere il termine di revoca con la conclusione del contratto. Secondo la FSA, gli obblighi d’informare delle imprese di assicurazione dovrebbero essere estesi nella misura in cui includano anche le possibilità di reclamo presso l’OM-AP e gli obblighi di comunicazione correlati a un aggravamento del rischio (cfr. art. 28 AP-LCA). Per VD è inoltre inaccettabile che l’obbligo all’indennità stabilito nell’articolo 2b AP-LCA sia previsto unilateralmente a favore dell’impresa di assicurazione. Allo stipulante potrebbero infatti insorgere anche costi non coperti qualora un’impresa di assicurazione negasse la