Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 38 pagine

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Rapporto sui risultati

1.8.5 Cumulo di assicurazioni (art. 46b AP-LCA)

UM-AM, FPC, FRC e ACSI accolgono con favore la proposta integrazione dell’articolo 53 LCA attualmente in vigore. Come evidenzia la prassi, spiega l’Ufficio di mediazione, stante la situazione attuale (consulenza scadente, erronea o addirittura inesistente da parte degli intermediari) molto spesso succede che improvvisamente gli assicurati si ritrovino titolari di una doppia o addirittura una tripla assicurazione senza essersene resi conto per tempo. Recedere da questi cumuli di assicurazioni oggi è molto difficile. Anche SO è consapevole che il problema dei consumatori costretti ad affrontare cumuli di assicurazioni è molto comune. A suo avviso, però, la modifica così come proposta è eccessiva. Dopotutto, quando sottoscrive un contratto, lo stipulante dovrebbe sapere contro quali rischi è già coperto, dato che dispone della relativa documentazione e quale partner affidabile è tenuto a consultarla prima di assumere nuovi impegni. Inoltre nel caso dei cumuli di assicurazioni la norma proposta finisce con l’equivalere a un diritto di recesso che lo stipulante può far valere in qualsiasi momento; come tale, è quindi da bocciare. ASA e Groupe Mutuel bocciano anch’essi la modifica proposta, fatto salvo l’adeguamento relativo al commercio elettronico. L’Associazione ritiene che non ci sia alcun motivo di modificare l’articolo come proposto. Il nuovo capoverso 2 dell’articolo 46 AP-LCA spalancherebbe altresì le porte a conflitti e divergenze interpretative. Inoltre ai sensi dell’articolo 3 LCA il cliente viene informato dall’assicuratore in merito al contenuto del contratto e in più adesso, con l’articolo 2a AP-LCA, gli verrebbe anche riconosciuto un diritto di revoca. Non gli manca quindi la possibilità di rendersi conto di eventuali cumuli di assicurazioni e di agire di conseguenza. Estendere la tutela del cliente su questo punto in virtù del principio secondo cui i patti devono essere rispettati non è pertanto necessario. Anche santésuisse, ÖKK e Assura bocciano la disposizione sul cumulo di assicurazioni che è stata proposta. La presente revisione già di per sé estende notevolmente l’obbligo di informazione dell’impresa di assicurazione. In più si vuole introdurre un diritto di revoca in favore dello stipulante. Per il Groupe Mutuel l’articolo 46b AP-LCA, esattamente come il vigente articolo 53 LCA, dovrebbe quindi applicarsi esclusivamente all’assicurazione contro i danni e non anche alle assicurazioni somme. Anche il TCS ritiene che l’integrazione del vigente articolo 53 LCA proposta non sia opportuna. Gli assicuratori offrono continuamente nuovi prodotti e, soprattutto, assicurazioni combinate. Il TCS teme pertanto che la nuova norma sul cumulo di assicurazioni spalanchi le porte a infinite discussioni.

1.8.6 Obbligo di risarcimento in caso di cumulo di assicurazioni (art. 46c AP- LCA)

SO e FPC accolgono con favore la nuova responsabilità solidale delle imprese di assicurazione prevista per i casi di cumulo di assicurazioni. Il Groupe Mutuel è invece contrario a questa proposta, perché non fa parte della proposta di rinvio formulata dal Parlamento.

1.8.7 Cambiamento di proprietario (art. 54 AP-LCA)

TG ritiene che anche il capoverso 4 abbia bisogno di essere rivisto e chiede che l’espressione «aggravamento del rischio» venga sostituita dall’espressione «modifica del rischio» perché ritiene giusto che questa norma abbracci anche la «diminuzione del rischio». Altrimenti il rimando fatto nell’articolo 54 capoverso 4 LCA non potrebbe essere riferito anche all’articolo 28a (diminuzione del rischio) dell’avamprogetto.