Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 38 pagine
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Rapporto sui risultati
rischio. TCS, santésuisse, Assura, ÖKK e Groupe Mutuel ravvisano nell’assicurazione con effetto retroattivo un’esigenza della prassi, ma anche un cambio di paradigma. A loro avviso sarebbe meglio attenersi al principio dell’articolo 9 esistente della LCA (nullità del contratto d’assicurazione se, al momento della conclusione dell’assicurazione, il rischio era già scomparso o il sinistro era già accaduto), integrato da un passo che lasci decidere alle parti contrattuali di regolamentare individualmente un’eventuale assicurazione con effetto retroattivo. Centre Patronal ritiene che nella LCA non occorra un’esplicita regolamentazione dell’assicurazione con effetto retroattivo, aggiungendo che tutte le eventuali fattispecie potrebbero essere disciplinate direttamente dalle parti anche nell’ambito della libertà contrattuale. Neppure il Cantone VD sostiene la proposta, poiché il costrutto dell’assicurazione con effetto retroattivo contraddice il principio economico per cui sono assicurabili solo gli eventi futuri. L’incertezza del diritto al riguardo potrebbe inoltre sfociare in controversie giuridiche correlate all’interesse assicurabile. Anche santésuisse, ÖKK e Assura respingono il costrutto dell’assicurazione con effetto retroattivo e si esprimono a favore del mantenimento dell’articolo 9 LCA nella sua forma attuale.
1.3.3 Impossibilità di verificarsi del sinistro (art. 10a AP-LCA)
FPC, ACSI e FRC accolgono esplicitamente la regolamentazione proposta. Dall’altra parte, il Cantone GL, VKG, ECA JU e Groupe Mutuel chiedono di abrogare senza sostituzione l’articolo 10a AP-LCA. Secondo la loro opinione, l’articolo rappresenta un’inutile ridondanza rispetto all’articolo 20 CO che è già in grado di coprire integralmente le circostanze di fatto da disciplinare. Anche santésuisse, ÖKK e Assura respingono la disposizione proposta poiché ritenuta poco chiara, inutile e superflua.
1.3.4 Polizza (art. 11 AP-LCA)
L’ASA respinge la modifica proposta perché la richiesta della forma scritta (firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 14 cpv. 2bisCO) non può essere attuata nel commercio elettronico, sottolineando che per rendere una polizza d’assicurazione idonea al commercio elettronico occorrono, tuttavia, ulteriori modifiche degli articoli 11 e 13 LCA. L’ASA considera inoltre la polizza una mera sintesi degli elementi essenziali del contratto d’assicurazione, ragione per la quale si dovrebbe rinunciare alla richiesta della firma elettronica qualificata e ammettere anche altre forme digitali. L’OM-AP è analogamente dell’avviso che l’introduzione della forma di testo nella legge sul contratto d’assicurazione rappresenti una soluzione moderna, da accogliere quindi con grande favore, che dovrebbe essere applicabile anche al rilascio della polizza se lo stipulante, rendendo noto l’indirizzo di posta elettronica, fornisce il proprio (implicito) consenso. USAM propone di consentire anche la trasmissione elettronica delle polizze.
Groupe Mutuel chiede di non abrogare il secondo periodo dell’articolo 11 capoverso 1 LCA in base al quale l’assicuratore ha diritto di esigere dallo stipulante, fra le altre cose, anche una tassa per la compilazione della polizza e per le modificazioni della stessa. Per l’assicuratore malattie, l’abrogazione di questo periodo potrebbe indurre a ipotizzare che gli assicuratori non siano più autorizzati in futuro a riversare tali costi sugli assicurati.
1.3.5 Accettazione senza riserva (art. 12 LCA)
USAM approva l’abrogazione senza sostituzione dell’articolo 12 LCA. Anche il Cantone SO e Groupe Mutuel considerano appropriata la soppressione della presunzione di accettazione che favorisce unilateralmente l’impresa di assicurazione nel caso in cui il tenore della polizza