Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 38 pagine

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proposito, sarebbe opportuno riferirsi ai criteri validi per la definizione dei «grandi rischi» nella direttiva europea in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), che già in passato sono stati adottati nell’articolo 101b capoverso 6 lettera a LCA. Per quanto riguarda i primi due valori soglia – diversamente dal diritto dell’UE – per maggiore semplicità e praticabilità si possono considerare importi in franchi svizzeri anziché in euro. Inoltre, sempre in riferimento a questi valori soglia, si dovrebbe poter adottare la prospettiva del conglomerato. E ancora, come avviene nella legislazione in vigore, dal campo di applicazione delle disposizioni semi-imperative dovrebbero restare escluse le assicurazioni sui trasporti (come sostengono anche l’ACS, l’ACA e la SIBA). A tutela dei consumatori si potrebbe eventualmente prevedere una deroga all’eccezione per le assicurazioni sui viaggi. Infine gli stipulanti nazionali e in particolare commerciali e industriali dovrebbero avere la possibilità di beneficiare di una maggiore libertà contrattuale ricorrendo all’opting-out. Infatti nell’ambito dei programmi di assicurazione internazionali si riscontra una effettiva necessità di maggiore flessibilità contrattuale nella prospettiva di soluzioni assicurative concordate a livello internazionale. A questo proposito la SIBA e l’ACA chiedono che la disposizione derogatoria dell’articolo 98a AP-LCA venga estesa anche ai «rischi dei gruppi industriali», in linea con il diritto dell’UE. Inoltre bisogna sottolineare chiaramente che gli articoli 97 e 98 non trovano applicazione per gli stipulanti professionisti né in relazione ai grandi rischi per tutti i rami assicurativi (e non solo alle assicurazioni credito, alle assicurazioni cauzionali e alle assicurazioni trasporti).

4 IV. Disposizioni finali

4.1.1 Rapporto fra il diritto nuovo e l’anteriore (art. 102 LCA)

In nome della certezza del diritto SO e il Centre Patronal sarebbero favorevoli all’introduzione di disposizioni transitorie (p.es. in merito a reticenze e loro conseguenze riguardo all’obbligo di dichiarazione per contratti già in essere10). A questo proposito il Cantone rimanda alle disposizioni proposte in occasione della revisione totale della LCA del 2011, mai approvata. Anche l’UM-AP è convinto della necessità di regolamentare il rapporto fra il diritto nuovo e l’anteriore, soprattutto per quanto riguarda i contratti di assicurazione di durata pluridecennale (p.es. il pilastro 3a). ASA, Association des courtiers en assurances ACA, santésuisse, ÖKK, Assura e Groupe Mutuel, come anche l’USC ritengono addirittura obbligatoria l’adozione di un regolamento transitorio, così da poter stemperare gli effetti delle disposizioni nuove e modificate dell’AP-LCA sulle compagnie di assicurazione nei settori sviluppo dei prodotti, documenti dei clienti, gestione dei contratti, formazione, ecc. L’Associazione ritiene sia importante che ai contratti di assicurazione già in essere si continui fondamentalmente ad applicare la LCA ora vigente e che la nuova legislazione sia valida unicamente per i nuovi contratti stipulati dopo l’entrata in vigore delle modifiche, con un termine transitorio di almeno due anni.

4.1.2 Abrogazione di disposizioni esistenti (art. 103 LCA)

Ai Cantoni ZH, GL, SO, SG e AG, come anche a VKG, ECA JU, AGV e GVG dispiace che ci sia l’intenzione di abrogare l’articolo 103 capoverso 2 LCA. La riserva giova alla chiarezza giuridica, semplifica l’applicazione delle norme ed è quindi funzionale allo scopo (soprattutto per quanto riguarda le assicurazioni cantonali sugli immobili organizzate come enti di diritto

10 Cfr. art. 6 cpv. 3 LCA