Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 38 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati

ASA e Groupe Mutuel non possono accettare una proroga del termine di prescrizione se riguarda l’assicurazione collettiva di indennità giornaliera per malattia. Per questa assicurazione un termine di prescrizione di cinque anni non è, a loro dire, praticabile in quanto finirebbe col creare incertezza giuridica e sfociare in interminabili controversie con notevoli oneri amministrativi; questo causerebbe senza dubbio un aumento dei premi assicurativi e alla fine a pagare sarebbero gli stipulanti e le persone assicurate. Per il Centre Patronal non c’è assolutamente nessun motivo per prorogare il termine di prescrizione dei contratti assicurativi da due a cinque anni; tutt’al più potrebbe accettare una proroga a tre anni.

1.8.4 Fallimento dello stipulante (art. 46a AP-LCA)

La Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera è esplicita nell’accogliere favorevolmente la modifica dell’articolo 55 LCA (il cui contenuto viene ripreso all’art. 46a). La Conferenza ritiene tuttavia che l’articolo 46a capoverso 1 debba essere abrogato senza essere sostituito. Se il premio è pagato, la copertura viene mantenuta. Per contro, se la fattura relativa al premio è scoperta e al debitore ancora non è stato inviato alcun sollecito prima dell’apertura del fallimento, l’impresa di assicurazione dovrà agire nei confronti della massa fallimentare conformemente all’articolo 20 LCA. Se in un siffatto caso l’amministrazione del fallimento non procede al pagamento, si dovrà supporre che non abbia intenzione di aderire al contratto e l’impresa di assicurazione potrà far valere un eventuale credito residuo fino al primo termine di disdetta utile solo come credito nell’ambito della procedura fallimentare. È in questa stessa ottica che SG e VS accolgono favorevolmente la proposta di non far finire automaticamente i contratti d’assicurazione nel momento in cui viene aperto il fallimento nei confronti dello stipulante, ma di mantenerli inizialmente validi. Anche loro però ritengono non sia opportuno imporre l’adempimento del contratto. All’amministrazione del fallimento deve essere concessa la possibilità di non proseguire il rapporto contrattuale. I Cantoni propongono di allinearsi, a questo proposito, alla normativa applicabile al cambiamento di proprietario (cfr. art. 54 cpv. 2 AP-LCA).

SO si dichiara esplicitamente favorevole alla modifica proposta. Dal 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore della revisione parziale della LCA, nel momento in cui veniva aperta la procedura fallimentare nei confronti dello stipulante subentrava anche la fine dei contratti di assicurazione da lui sottoscritti. Ne conseguiva una situazione di mancata copertura assicurativa (lacuna assicurativa) che costringeva l’amministrazione del fallimento a stipulare prontamente una nuova assicurazione. Questa situazione è stata all’origine di complessi problemi pratici. Stabilire ora (nuovamente) che un contratto di assicurazione in essere resta valido anche in caso di apertura di fallimento nei confronti dello stipulante, con conseguente passaggio dei diritti e dei doveri all’amministrazione speciale del fallimento, permette di evitare la lacuna assicurativa, a tutela sia dell’amministrazione che dei creditori.

L’ASA suggerisce, nell’interesse della certezza del diritto, di precisare meglio l’articolo 46a AP-LCA specificando che la riserva espressa nel secondo periodo del capoverso 1 viene integrata con la regola di cui all’articolo 81 LCA. Inoltre, sulla base delle considerazioni fatte dall’ASA, sarebbe possibile abrogare l’articolo 46a capoverso 2 AP-LCA essendo il significato e lo scopo di questa disposizione incomprensibili.

Il Groupe Mutuel non comprende le ragioni della modifica dell’articolo 55 capoverso 2 LCA proposta (nuovo art. 46a cpv. 2 AP-LCA) e quindi la respinge.