Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 38 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati

TG sottolinea, non senza formulare delle critiche al riguardo, come la situazione delle persone assicurate risulti peggiorata rispetto a quella delle compagnie di assicurazione. Basta confrontare l’articolo 28 con l’articolo 28a AP-LCA per rendersi immediatamente conto che in caso di aggravamento del rischio l’impresa di assicurazione ha «in ogni caso» (cfr. art. 28 cpv. 4 AP-LCA) il diritto di far valere l’aumento del premio. Analogo diritto non viene invece riconosciuto alla persona assicurata che, in caso di diminuzione del rischio, otterrà una riduzione del premio solo in virtù di un atto benevolo dell’impresa di assicurazione. Inoltre il Cantone non riesce a capire per quale motivo gli effetti dell’aumento ovvero della riduzione dei premi debbano decorrere a partire da due date diverse. Per parte sua VD sottolinea come la nuova regola non preveda né criteri per il calcolo dell’aumento dei premi né un limite massimo. L’avamprogetto non prevede nemmeno un periodo massimo di retroattività (p.es. quattro settimane) oltre il quale non sia più possibile far valere l’aumento del premio. Secondo il Cantone, il diritto dell’assicuratore ad aumentare il premio dovrebbe essere totalmente abolito o quantomeno regolamentato in maniera più chiara.

Lloyd’s chiede che l’articolo 28 capoverso 2 e l’articolo 28a capoverso 1 AP-LCA vengano integrati stabilendo che nel caso di un aggravamento o di una diminuzione sostanziali dei rischi ci sia la possibilità di procedere non solo a un semplice adeguamento dei premi ma anche, o in alternativa, a un adeguamento delle disposizioni contrattuali. Nello specifico, un’impresa di assicurazione dovrebbe poter offrire allo stipulante ulteriori opzioni quali l’aumento della franchigia, la possibilità di escludere dalla copertura assicurativa un determinato rischio o una determinata categoria di sinistro o ancora l’adempimento di condizioni aggiuntive per taluni aspetti della copertura. Una tale flessibilità consentirebbe alle parti di negoziare un adeguamento delle condizioni assicurative accettabile per entrambe e in linea con la sopravvenuta modifica del rischio.

ACS, ASA, TCS, Groupe Mutuel e USC respingono le nuove o mutate disposizioni in merito alla modifica del rischio in quanto non sono contemplate dalla decisione di rinvio del Parlamento. Il Groupe Mutuel in particolare ritiene che ci siano anche delle questioni attuative specifiche alle casse malati che devono essere affrontate. Secondo Assura le nuove o mutate disposizioni in merito alla modifica del rischio non dovrebbero quindi essere applicate alle assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie. Inoltre, secondo il Groupe Mutuel, la completa nuova regolamentazione della modifica del rischio comporterebbe notevoli oneri e costi aggiuntivi a carico dell’impresa di assicurazione4, ai quali non corrisponderebbero altrettanti vantaggi per gli assicurati.

1.5.1 Modifica del rischio (art. 27 AP-LCA)

L’ASA respinge il nuovo articolo 27 AP-LCA in quanto non è contemplato dalla decisione di rinvio del Parlamento. Inoltre la completa nuova regolamentazione della modifica del rischio comporterebbe notevoli oneri e costi aggiuntivi a carico dell’impresa di assicurazione, ai quali non corrisponderebbero altrettanti vantaggi per gli assicurati.

1.5.2 Aggravamento del rischio (art. 28 AP-LCA)

L’ASA respinge il nuovo articolo 28 AP-LCA in quanto non è contemplato dalla decisione di rinvio del Parlamento. Inoltre la completa nuova regolamentazione della modifica del rischio comporterebbe notevoli oneri e costi aggiuntivi a carico dell’impresa di assicurazione, ai quali

4 L’ASA prevede, tra l’altro, oneri e costi aggiuntivi per l’adeguamento di prodotti e documenti nonché un possibile aumento degli oneri per sinistri.