Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 38 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati
invece tenere conto delle richieste avanzate dal settore assicurativo, ossia una limitazione più adeguata della copertura assicurativa, un maggiore adattamento della LCA agli sviluppi digitali, la prosecuzione invariata della disposizione sulla modifica del rischio e l’introduzione di una regolamentazione transitoria. Santésuisse, Assura, ÖKK e Groupe Mutuel respingono in particolare le disposizioni concernenti l’estensione imperativa della responsabilità, il divieto di modifiche delle condizioni generali o il divieto di recesso nell’assicurazione malattie. Anche economiesuisse ritiene che la presente revisione sia eccessiva, respingendo fermamente le limitazioni nell’autonomia contrattuale. Si dichiara espressamente contraria all’introduzione di ulteriori obblighi d’informare degli assicuratori e propone di mantenere la possibilità per questi ultimi di adeguare unilateralmente le condizioni contrattuali. A seguito delle tante proposte di modifica, per l’ASA non si tratta più di una revisione parziale ma totale della LCA. Inoltre, numerose proposte non sarebbero conformi alla decisione di rinvio (ad es. la ristrutturazione della legge, il divieto di recesso nell’assicurazione malattie complementare ecc.) o arriverebbero addirittura a contraddirla (ad es. l’esigenza di una revisione parziale snella). Infine, sia i tre partiti sia economiesuisse, USC, ASA e Groupe Mutuel si aspettano una solida analisi costibenefici, che non viene fornita in questa sede.
Dal punto di vista del Centre Patronal, gli stipulanti possono considerarsi già sufficientemente tutelati dal diritto vigente visto che, nella maggioranza dei casi, la LCA funziona bene. Per questo motivo ritengono che si debba rinunciare al diritto di revoca proposto, al diritto di recesso ordinario, alla proroga del termine di prescrizione e all’assicurazione con effetto retroattivo. Per l’USS, la presente revisione non produrrà nessun valore aggiunto fintantoché non si procederà a una più rigorosa regolamentazione dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia (segnatamente la sospensione della prestazione in caso di malattia in corso e la cessazione del rapporto di lavoro o la determinazione del premio a seguito del passaggio da un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera a una individuale). L’USS sottolinea che anche il Consiglio federale è consapevole della problematica legata agli aumenti di premio in caso di passaggio e intende affrontare la questione nell’ambito della revisione della LCA (cfr. risposta all’interpellanza 14.4279 «Disfunzione nell’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia»). L’USS si mostra dunque stupita per la mancanza, nell’avamprogetto relativo alla LCA, di una proposta di regolamentazione in tal senso. Inclusion Handicap ritiene necessario garantire la parità di diritti delle persone affette da disabilità nei singoli ambiti rilevanti della vita mediante apposite disposizioni nelle legislazioni speciali di pertinenza. L’associazione chiede pertanto di introdurre nella LCA una clausola generale in base alla quale le persone con disabilità non dovrebbero essere svantaggiate nella costituzione, l’elaborazione e la cessazione dei contratti d’assicurazione e si possa procedere in concreto all’eliminazione delle barriere. Secondo Inclusion Handicap, occorre inoltre precisare che qualsiasi differenziazione dei rischi dovrebbe avvenire sulla base di stime attuariali aggiornate e statisticamente significative. Le imprese di assicurazione sono inoltre tenute a indicare le basi statistiche della propria valutazione dei rischi al fine di consentire un controllo successivo.
3.2 Sistematica / Struttura dell’avamprogetto
Svariati partecipanti accolgono esplicitamente la rielaborazione della sistematica (BS, TG, GE, VD, SDRCA, Suva, TCS). L’adeguamento formale con l’introduzione di nuove sezioni e la nuova distinzione tra assicurazione cose, della responsabilità civile e sulla vita nonché assicurazione infortuni e malattie al posto dell’attuale distinzione tra assicurazione contro i danni e delle persone serve a fare chiarezza secondo i commenti della Suva. Il Cantone BS approva le modifiche moderate, ma nel contempo molto importanti per gli assicurati, che vanno attuate senza intaccare oltre misura le strutture consolidate della legge. TG suggerisce di regolamentare l’obbligatorietà del contratto prima degli obblighi d’informare. A tal fine, la prima sezione