Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine

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Art. 3 cpv. 1 Principi

La competenza di disciplinare la caccia e il diritto di utilizzazione degli effettivi di fauna selvatica (regalia della caccia) spetta ai Cantoni. Questi ultimi si muovono all’interno della cornice giuridica tracciata dalla legge sulla caccia. Gli articoli 3 e 4 della LCP vigente disciplinano i diritti e i doveri attribuiti ai Cantoni nell’ambito di questo compito (p. es. definire il sistema di caccia) o imposti (p. es. assicurare la rigenerazione naturale con essenze stanziali nel bosco). L’articolo 3 capoverso 1 è ora completato per fare in modo che i Cantoni coordinino, se necessario, la pianificazione della caccia. Lo scopo è disciplinare in modo vincolante il coordinamento intercantonale della pianificazione della caccia sulla scorta delle esperienze e delle conoscenze acquisite negli ultimi decenni, sempreché lo richieda la regolazione mirata degli effettivi di fauna selvatica. È il caso in particolare per specie come il cervo o il cinghiale, che hanno ampie esigenze territoriali e compiono lunghe migrazioni stagionali. Queste specie non si fermano ai confini cantonali e spesso possono essere regolate in maniera mirata ed efficace unicamente mediante una caccia coordinata a livello intercantonale in territori di gestione definiti in base a criteri legati alla biologia della fauna selvatica (unità di gestione della fauna selvatica). La caccia va pianificata e praticata in modo coordinato in base a tali unità di gestione anche nel contesto della prevenzione dei danni della fauna selvatica, allo scopo di garantire una regolazione ottimale su un effettivo (Aiuto all’esecuzione Bosco e selvaggina, 201011).

Il mandato costituzionale assegna alla Confederazione un’ampia competenza legislativa per quanto riguarda il disciplinamento della protezione delle specie e dell’ambiente come pure della protezione degli animali (art. 74, 78, 79 e 80 Cost.). Anche il disciplinamento della protezione degli animali durante la caccia rientra quindi nella sfera di competenza della Confederazione. Nell’ambito della revisione dell’ordinanza sulla caccia del 2012, gli aspetti di protezione degli animali durante la caccia più importanti dal punto di vista della Confederazione sono stati disciplinati in un nuovo articolo 2bisOCP. Per motivi di logica, il rispetto della protezione degli animali nell’ambito del disciplinamento e della pianificazione della caccia deve quindi ora essere sancito nella legge quale obbligo fondamentale dei Cantoni all’articolo 3 capoverso 1.

Le due integrazioni all’articolo 3 capoverso 1 creano una base importante per una pianificazione e un esercizio della caccia moderni.

Art. 3 cpv. 2 Principi

La modifica all’articolo 3 capoverso 2 del progetto va letta nel contesto del completo ridisciplinamento all’articolo 4. A titolo d’introduzione s’impone un commento sulle espressioni «esame di caccia» e «autorizzazione di caccia».

Il superamento dell’esame cantonale di caccia attesta che il candidato ha completato una formazione cantonale di caccia con un esame finale e pertanto dispone delle conoscenze necessarie per l’esercizio della caccia. Chi supera l’esame di caccia riceve un certificato di abilitazione alla caccia, che attesta che il titolare è sostanzialmente in grado di esercitare la caccia. Ma da solo questo certificato di abilitazione alla caccia non autorizza a praticare la caccia sul territorio del Cantone. L’esame

11 Pratica ambientale, Fauna selvatica, UFAM