Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine

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L’articolo 7 capoverso 3 lettera a LCP stabilisce che, pur essendo una specie protetta, lo stambecco può essere regolato secondo l’articolo 7 capoverso 2 LCP. Rispetto al disciplinamento vigente, il periodo di protezione è accorciato di due settimane. La reintroduzione dello stambecco era uno degli obiettivi dichiarati della legge sulla caccia del 1875 (art. 15). All’inizio del XIX secolo, lo stambecco delle Alpi si era estinto nell’intero arco alpino, fatta eccezione per un effettivo residuo di circa 100 esemplari nel Gran Paradiso italiano. Dopo l’allevamento riuscito di alcuni esemplari sottratti alla riserva reale di caccia del Gran Paradiso e contrabbandati in Svizzera, nel 1911 sono stati rimessi in libertà i primi stambecchi nella bandita federale di caccia Graue Hörner. Altri insediamenti e trasferimenti hanno infine fatto sì che oggi lo stambecco delle Alpi è nuovamente molto diffuso in Svizzera così come negli altri Paesi alpini. Negli anni Settanta, gli effettivi localmente elevati nel Cantone dei Grigioni hanno suscitato preoccupazioni per i crescenti danni causati dalla selvaggina nel bosco di montagna e su prati da sfalcio e pascoli alpestri utilizzati per scopi agricoli. Nel 1977 è quindi stato consentito, mediante autorizzazioni speciali, l’abbattimento dei primi stambecchi nei Grigioni. In occasione della revisione totale della legge sulla caccia nel 1985, il Parlamento ha quindi deciso di introdurre la soluzione grigionese in tutta la Svizzera: mantenere protetta la specie, ma autorizzare la regolazione degli effettivi sotto il controllo della Confederazione. Questa soluzione si è rivelata efficace. Malgrado l’abbattimento annuo di oltre 1000 esemplari, l’effettivo dello stambecco in Svizzera è lentamente cresciuto, in modo controllato, per attestarsi attualmente su circa 17 000 esemplari. Ogni anno, la Confederazione e i Cantoni discutono congiuntamente la pianificazione degli abbattimenti in base all’ordinanza del DATEC del 30 aprile 199013 sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (ORES). È previsto un adeguamento di questa prassi collaudata unicamente mediante l’anticipo dell’inizio della regolazione al 15 agosto e la rinuncia all’obbligo dell’approvazione annuale della pianificazione degli abbattimenti da parte dell’UFAM. Il periodo di regolazione prolungato permette ai Cantoni di avviare gli abbattimenti di stambecchi già prima dell’inizio della vera e propria stagione della caccia alta all’inizio di settembre, il che facilita in particolare il lavoro dei guardacaccia nell’ambito della sorveglianza e del controllo degli abbattimenti. L’approvazione annuale della pianificazione degli abbattimenti può essere sostituita da una discussione tra la Confederazione e i Cantoni sull’evoluzione delle singole colonie di stambecchi alla luce degli obiettivi pluriennali. I Cantoni aumentano così il loro margine di manovra e l’influsso della Confederazione si limita al livello concettuale.

L’articolo 7 capoverso 3 lettera b LCP inserisce il lupo tra le specie protette che possono essere regolate secondo l’articolo 7 capoverso 2. Nel XVIII e nel XIX secolo il lupo si era estinto in Svizzera, mentre nel XX secolo è stato avvistato un numero crescente di singoli lupi, ma nessuna vera e propria popolazione. Anche nella vicina Europa, il lupo è riuscito a sopravvivere unicamente in piccoli effettivi residui in regioni periferiche (p. es. in Spagna, in Italia o in Grecia). Data la sua rarità, nell’ultimo terzo del XX secolo in molte regioni europee il lupo è stato posto sotto protezione. L’Italia, ad esempio, ha decretato la protezione giuridica assoluta del lupo nel 1976. Le Parti della Convenzione di Berna hanno inserito il lupo tra le specie assolutamente protette dell’allegato II nel 1979. In Svizzera, il lupo è protetto dal 1986, anno della revisione totale della legge sulla caccia. Sulla scia della deci-

13 RS 922.27