Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine
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3. Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
In linea di principio, il progetto attribuisce maggiori competenze e responsabilità ai Cantoni nell’ambito della gestione della fauna selvatica. Non ha però ripercussioni finanziarie sul personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Alcune novità richiederanno modifiche del diritto cantonale. È il caso in particolare per l’articolo 4 (riconoscimento reciproco degli esami cantonali di caccia nonché requisiti relativi agli esami di caccia esteri) e l’articolo 5 (adeguamento dei periodi di protezione e dello status di protezione nonché gestione delle specie animali non indigene e degli animali domestici e da reddito).
3.2 Ripercussioni per l’economia, la società e l’ambiente
Il progetto non ha ripercussioni per l’economia. Deve invece contribuire a mantenere e a promuovere l’accettazione a lungo termine delle specie protette che causano conflitti, in particolare dei grandi predatori lince, lupo e orso, da parte della società. Essendo dimostrato che, attraverso il loro impatto sugli effettivi di ungulati selvatici, soprattutto la lince e il lupo favoriscono la rinnovazione del bosco, la protezione di opportuni effettivi dei grandi predatori ha un effetto positivo sulla funzione protettiva dei boschi. L’adempimento della mozione Engler consente di andare incontro alle esigenze delle comunità montane confrontate con grandi predatori.
3.3 Altre ripercussioni
Il progetto è in linea con la politica estera della Svizzera. In particolare le disposizioni che disciplinano la convivenza tra i lupi e le comunità montane (attuazione della mozione Engler 14.3151) permetteranno alla Svizzera di regolare gli effettivi del lupo nel quadro della Convenzione di Berna.
L’introduzione di una norma di qualità per gli esami di caccia esteri, che devono ora corrispondere alle direttive della Confederazione (art. 4 cpv. 3 lett. a LCP), può interferire con accordi bilaterali o trattati internazionali tra i Cantoni e i Paesi limitrofi. Spetta ai Cantoni valutare gli esami di caccia esteri. In caso di non conformità con la norma svizzera, gli accordi di riconoscimento reciproco dovranno eventualmente essere adeguati o disdetti.
4. Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale
4.1 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201614 sul programma di legislatura 2015-2019 né nel corrispondente disegno di decreto federale sul programma di legislatura 2015-2019. La revisione parziale della legge sulla caccia è tuttavia opportuna, dato che in particolare le mozioni Engler (14.3151 «Convivenza tra lupi e comunità montane») e Landolt (14.3830 «Rinominare le bandite di caccia
14 FF 2016 909