Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine
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L’armonizzazione del contenuto degli esami cantonali di caccia crea anche la base necessaria per il riconoscimento reciproco degli esami cantonali di caccia tra i Cantoni. Questa condizione è disciplinata ora all’articolo 4 capoverso 2. I Cantoni restano tuttavia liberi di definire condizioni supplementari per il rilascio dell’autorizzazione di caccia conformemente al diritto cantonale, come emerge dal articolo 3 capoverso 2. Oltre a requisiti amministrativi, tali condizioni supplementari possono anche includere materie o elementi formativi cantonali specifici. L’articolo 4 capoversi 1 e 2 in combinato disposto con l’articolo 3 capoverso 2 introduce quindi un disciplinamento, che da un lato agevola l’ottenimento di un’autorizzazione di caccia in vari Cantoni e quindi tiene maggiormente conto dei bisogni della moderna società mobile. Dall’altro questo disciplinamento tiene però sufficientemente conto della sovranità cantonale: la Confederazione non disciplina infatti in modo esaustivo i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione di caccia, ma consente ancora ai Cantoni di formulare requisiti supplementari, che scaturiscono dalle condizioni locali esistenti o dalle basi giuridiche cantonali concernenti la caccia (p. es. conoscenze linguistiche, domicilio ecc.). Tale disciplinamento ricalca sostanzialmente quello vigente ad esempio per i motivi di esclusione della caccia di cui all’articolo 20 capoversi 1-3 LCP.
L’articolo 4 capoverso 3 disciplina il rilascio dell’autorizzazione di caccia a cacciatori stranieri e a persone che si preparano all’esame di caccia nell’ambito di una formazione cantonale di caccia. In base al diritto vigente è possibile, a titolo derogatorio, rilasciare a queste persone, anche se non hanno superato alcun esame di caccia, un’autorizzazione di caccia limitata a singoli giorni. Ciò resta possibile solo per le persone che partecipano a una formazione cantonale di caccia. I cacciatori stranieri devono invece aver superato in ogni caso un esame di caccia per ottenere l’autorizzazione di caccia, anche se sono invitati a caccia un solo giorno. I Cantoni possono continuare a riconoscere gli esami di caccia esteri di cacciatori stranieri, ma solo a condizione che tali esami adempiano lo standard qualitativo di un esame cantonale di caccia secondo l’articolo 4 capoverso 2 (art. 4 cpv. 3 lett. a). Questa nuova disposizione è giustificata già solo per il fatto che non è logico disciplinare il riconoscimento cantonale in modo più severo di quello estero. I Cantoni esaminano quindi l’equipollenza dell’esame di caccia estero e, se del caso, negano l’autorizzazione di caccia. Questa novità porta da un lato a un rafforzamento di una caccia che rispetti la protezione delle specie e degli animali e sia improntata alla massima sicurezza anche per i cacciatori stranieri e dall’altro però anche a cambiamenti nella prassi corrente dei Cantoni con tutte le conseguenze che possono scaturirne (cfr. anche cap. 1.5).
La deroga che prevede un’autorizzazione di caccia per le persone che si preparano all’esame di caccia (art. 4 cpv. 3 lett. b) resta giustificata, dato che queste persone devono poter apprendere il mestiere pratico durante la formazione. I Cantoni devono però prevedere che questa autorizzazione di caccia per scopi di formazione, limitata a singoli giorni, possa essere utilizzata solo in compagnia di una persona autorizzata a cacciare o di un guardacaccia, in modo da garantire il comportamento conforme alla protezione degli animali della persona in formazione. Questo disciplinamento è paragonabile alla prassi in altre formazioni, come ad esempio la scuola guida in preparazione all’esame di conducente.