Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine

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Art. 5 cpv. 1 lett. b, c, l, m, o e q, cpv. 2 e 3 Specie cacciabili e periodi di protezione

L’articolo 5 LCP designa le specie cacciabili e fissa i periodi in cui non possono essere cacciate. Sono considerate protette le specie che beneficiano di una protezione completa e non possono essere destinate a una gestione venatoria secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera d LCP. Tra le specie cacciabili rientrano anche quelle i cui effettivi, pur beneficiando di una protezione completa durante il periodo di protezione, possono essere destinati dai Cantoni a una regolazione adeguata attraverso la caccia entro il termine consentito e nel rispetto della sostenibilità conformemente all’articolo 5 capoverso 4. Non esiste un obbligo di caccia. I Cantoni sono tuttavia tenuti a proteggere le specie cacciabili dall’estinzione, anche a livello locale. Dove trovano uno spazio vitale, le specie selvatiche indigene devono avere il diritto di vivere, indipendentemente dal fatto che si tratti di specie protette o cacciabili.

In linea di massima spetta alle Camere federali designare le specie cacciabili e i relativi periodi di protezione. La legge sulla caccia autorizza tuttavia il Consiglio federale a limitare sull’intero territorio svizzero, a titolo eccezionale, l’elenco delle specie cacciabili, se ciò è necessario per conservare specie minacciate, o a estendere tale elenco indicando i periodi di protezione, se gli effettivi di specie protette consentono nuovamente la caccia (art. 5 cpv. 6 LCP). Questa possibilità permette al Consiglio federale di reagire tempestivamente in particolare a evoluzioni di specie cacciabili o protette su scala nazionale, ad esempio in caso di rapido mutamento dell’effettivo di una specie selvatica sull’intero territorio svizzero, se tale mutamento è associato a un problema crescente (a livello di protezione delle specie o in caso di conflitto). Con la revisione dell’ordinanza sulla caccia del 15 luglio 2012, il Consiglio federale si è avvalso di questa disposizione derogatoria e ha modificato, conformemente all’articolo 5 capoverso 6 LCP, le disposizioni di protezione per il cinghiale, la pernice grigia, la cornacchia nera, il corvo comune, la gazza, la ghiandaia, il cormorano e la moretta tabaccata. Questi adeguamenti sono ora trasposti nella legge, conformemente al principio secondo cui spetta alle Camere federali definire i periodi di protezione. Sono inoltre introdotte nuove disposizioni per il daino, il cervo sika, il muflone e lo svasso maggiore, è ridisciplinata la gestione delle specie animali non indigene nonché degli animali domestici e da reddito inselvatichiti e sono adeguate le competenze all’articolo 5 capoverso 5 LCP.

All’articolo 5 capoverso 1 lettera b LCP è trasposta dall’ordinanza sulla caccia nella legge la restrizione del periodo di protezione per il cinghiale, ovvero è prolungato il periodo di caccia. Il Consiglio federale si è avvalso del diritto di limitare il periodo di protezione del cinghiale per la prima volta il 1° aprile 1998, quando ha abrogato il periodo di protezione dei cinghiali giovani al di fuori del bosco tutto l’anno (art. 3biscpv. 2 OCP). Questa disposizione consente ai Cantoni di prevenire efficacemente i danni causati dal cinghiale all’agricoltura: nelle colture agricole a rischio, i cinghiali possono infatti essere dissuasi tutto l’anno mediante abbattimenti. Nel 2012, il Consiglio federale ha accorciato il periodo di protezione del cinghiale previsto dal diritto federale eliminando il mese di febbraio. Questa decisione fa seguito alla sperimentazione svolta dal 2003 al 2012 nei Cantoni AG, BE, BL, BS, JU, SH, SG, SO, TG, VD e ZH che, con il consenso del DATEC, hanno potuto prolungare il periodo di cacciabilità o accorciare, in misura corrispondente, il periodo di protezione del cinghiale tra febbraio e metà marzo. L’obiettivo della sperimentazione era verificare se in tal modo fosse possibile rendere più efficiente la regola-