Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine
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5.6 Delega di competenze legislative
La presente revisione parziale della legge sulla caccia non introduce alcuna norma di delega per l’emanazione di una normativa di attuazione autonoma. Conformemente alle modifiche dell’articolo 4, il Consiglio federale concretizzerà i punti necessari nell’ordinanza sulla caccia, avvalendosi della sua competenza di emanare disposizioni esecutive (art. 24 LCP).
5.7 Protezione dei dati
Il progetto è irrilevante dal punto di vista della protezione dei dati.