Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine
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cambiamento di strategia: abbandonare il concetto di bandire un’attività, la caccia, a favore dell’idea di proteggere la diversità delle specie e degli spazi vitali. Tale cambiamento è già stato attuato con la revisione della legge sulla caccia del 1985 e la revisione dell’OBAF.
La Confederazione e i Cantoni delimitano bandite di caccia sin dalla prima legge federale sulla caccia del 1876. All’epoca, queste prime riserve naturali della Svizzera erano delimitate per creare zone di ritiro per l’effettivo di ungulati selvatici fortemente decimato in Svizzera nel corso del XIX secolo. Negli anni Ottanta, l’obiettivo di ricostituire gli effettivi di ungulati selvatici era stato raggiunto. Con la revisione totale della legge sulla caccia nel 1985 e l’entrata in vigore della nuova OBAF, nel 1991 l’obiettivo delle bandite di caccia è quindi stato esteso: non si trattava più solo di bandire la caccia, queste zone dovevano anche servire in particolare a proteggere e conservare mammiferi e uccelli rari e minacciati come pure i loro spazi vitali. Oggi le 42 bandite federali di caccia, che rappresentano il 3,5 per cento della superficie nazionale, forniscono un prezioso contributo alla conservazione a lungo termine della diversità biologica. La modifica dell’espressione «bandite di caccia», non più al passo con i tempi, mira a rispecchiare meglio il passaggio dalla semplice protezione dagli interventi venatori verso la protezione da altri disturbi e interventi. La necessità di inserire e precisare il cambiamento di denominazione nelle disposizioni esecutive implica, dopo la revisione della legge sulla caccia, anche una revisione dell’OBAF allo scopo di sfruttare meglio il potenziale delle zone di protezione per la fauna selvatica per conservare e promuovere le specie e gli spazi vitali prioritari a livello nazionale, fornendo così un prezioso contributo all’attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera. A tal fine e al fine di una compensazione perlomeno equivalente sul piano quantitativo e qualitativo, secondo l’articolo 11 capoverso 3 LCP sono possibili anche adeguamenti del perimetro delle zone di protezione per la fauna selvatica. L’attuale ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni si è rilevata ottimale e non va modificata. Si è rivelato efficace anche il rispetto della diversità paesaggistica delle varie regioni mediante obiettivi e misure definite in modo specifico per ciascun oggetto.
Attraverso il Protocollo del 3 dicembre 19829 che modifica la Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (Convenzione di Ramsar), la Confederazione si è impegnata a delimitare zone umide e habitat d’importanza internazionale e nazionale per gli uccelli acquatici e migratori. In Svizzera occorre proteggere in particolare le principali aree di svernamento degli uccelli acquatici e palustri migratori della popolazione del mare del Nord e del Baltico. Nel frattempo, tutte le zone d’importanza internazionale inventariate in base ai criteri della Convenzione di Ramsar sono protette dall’ordinanza del 21 gennaio 199110 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM). Quanto alle zone d’importanza nazionale in base ai criteri Ramsar, oggi sono protette 25 di oltre 40 zone potenziali. Negli ultimi 30 anni dall’inventariazione di queste zone, le condizioni relative all’utilizzazione del territorio da parte degli uccelli sono mutate. Occorre pertanto una revisione dell’inventario allo scopo di delimitare altre zone protette e adeguare quelle esistenti.
9 RS 0.451.451
10 RS 922.32