Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine

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di caccia non corrisponde a un’autorizzazione di caccia. Quest’ultima è rilasciata solo se sono soddisfatte condizioni supplementari (pagamento della tassa, adempimento della prova periodica della precisione di tiro ecc.) sotto forma di patente o licenza di caccia.

Il rilascio dell’autorizzazione di caccia è di competenza dei Cantoni. Le condizioni per il rilascio sono determinate dal singolo Cantone conformemente al diritto cantonale. Ciò era già previsto all’articolo 3 capoverso 2. Già oggi tra queste condizioni figura il superamento di un esame di caccia (art. 4 cpv. 2 LCP). La nuova formulazione all’articolo 3 capoverso 2 unisce queste due disposizioni, nel senso che i Cantoni conservano la competenza di stabilire le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di caccia e di rilasciarla o, se del caso, negarla. Anche il superamento di un esame di caccia resta la condizione irrinunciabile prescritta dalla legge sulla caccia per il rilascio dell’autorizzazione di caccia. Considerando il nuovo articolo 4 si rinuncia tuttavia a esigere espressamente un esame di caccia stabilito dal Cantone dal momento che adesso tale esame deve comprendere tre materie principali conformemente alle direttive della Confederazione ed essere riconosciuto reciprocamente da tutti i Cantoni (cfr. commenti all’art. 4 «Esame cantonale di caccia»).

Art. 4 Esame cantonale di caccia

Come spiegato all’articolo 3 capoverso 2, l’autorizzazione di caccia è disciplinata a livello cantonale, ma la Confederazione esige che sia rilasciata solo se sono dimostrate le conoscenze necessarie in un esame elaborato dal Cantone. In passato l’obiettivo non era armonizzare l’esame di caccia e garantirne il riconoscimento reciproco da parte dei Cantoni: la legislazione federale del 1985 delegava infatti l’esame ai Cantoni. Ora è prevista l’obbligatorietà almeno per le materie concernenti la protezione degli spazi vitali, delle specie e degli animali, per le quali la Confederazione emana direttive. La Confederazione può così garantire che la formazione dei cacciatori tenga sufficientemente conto dei contenuti della legislazione federale applicabile e che sia facilitata la libera circolazione dei cacciatori (art. 4 cpv. 1 e 2).

La normalizzazione federale dell’esame di caccia (e dei requisiti per il suo riconoscimento) è giustificata da motivi d’interesse pubblico, sanciti dalla Costituzione. La Confederazione ha ampie competenze legislative segnatamente nei settori della protezione degli animali, delle specie e degli spazi vitali. Se un ordinamento legislativo in materia di caccia può fondarsi integralmente su tali competenze, la Confederazione può prevedere una normalizzazione. Per quanto riguarda l’autorizzazione di caccia, già in occasione dell’ultima revisione totale del 1986 la legge sulla caccia non si limitava a delegarne il disciplinamento ai Cantoni, ma prevedeva un esame di caccia quale condizione per il rilascio dell’autorizzazione di caccia. In merito a questa disposizione, nel relativo messaggio il Consiglio federale ha precisato che il candidato deve dimostrare «che è in grado di maneggiare le armi per la caccia e che possiede le necessarie conoscenze sul diritto venatorio e sulla caccia. Deve anche conoscere i mammiferi e gli uccelli cacciabili e protetti ed essere in possesso delle conoscenze necessarie sui principi ecologici. Forma, modalità ed estensione dell’esame vengono fissati dai Cantoni.» (FF 1983 II 1169, pag. 1175). La nuova denominazione all’articolo 4 capoverso 1 corrisponde a un rafforzamento delle disposizioni concernenti la protezione delle specie e degli animali.