Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine

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quindi la protezione della pernice grigia e della moretta tabaccata, la cacciabilità del corvo comune, i periodi di protezione per la cornacchia nera, la gazza e la ghiandaia nonché i periodi di protezione accorciati per il cinghiale e il cormorano. Inoltre lo svasso maggiore è dichiarato specie protetta.

L’articolo 5 capoverso 3 LCP disciplina ora la gestione delle specie animali non indigene, in particolare il daino, il cervo sika e il muflone. Per offrire ai Cantoni il massimo margine di manovra nel regolare le specie esotiche indesiderate sulle montagne e nei boschi svizzeri, queste specie sono cacciabili tutto l’anno.

In futuro spetterà ai Cantoni accordare temporaneamente l’accorciamento dei periodi di protezione (art. 5 cpv. 5 LCP), dopo aver sentito l’UFAM.

L’articolo 8 LCP limita la possibilità di abbattere animali ammalati o feriti in qualsiasi momento alle situazioni in cui la necessità è dettata dalla prevenzione della diffusione di malattie o dalla protezione degli animali.

All’articolo 9 LCP, l’obbligo di chiedere l’autorizzazione della Confederazione è esteso a chi intende catturare, marcare, sottoporre a campionamento o uccidere per scopi scientifici animali di specie protette.

L’articolo 14 capoverso 4 LCP è completato con il termine «consulenza». Ciò consente di tenere maggiormente conto della crescente necessità di assistenza nell’esecuzione della legge sulla caccia da parte dei Cantoni, in particolare in materia di gestione delle specie che causano conflitti.

Nella legge federale è ora inserita la disposizione secondo cui i ritiri dell’autorizzazione di caccia ordinati da un giudice valgono in tutta la Svizzera e non possono essere sospesi con la condizionale (art. 20 LCP).

L’articolo 24 LCP recepisce nella legge il disciplinamento della ripartizione dell’esecuzione tra i vari servizi federali conformemente all’ordinanza sulla caccia.

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

La revisione parziale della legge sulla caccia fa seguito a interventi parlamentari contenenti vari mandati concreti. Le novità proposte nel presente progetto derivano direttamente da questi mandati politici definiti chiaramente e non lasciano grande spazio a soluzioni alternative. Sono inoltre stati inseriti complementi e aggiornamenti, la cui necessità era già giustificata concretamente dai bisogni emersi nella pratica.

1.4 Compatibilità tra compiti e finanze

Il progetto non ha ripercussioni finanziarie.

1.5 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Gli atti che disciplinano la protezione e l’utilizzo venatorio dei mammiferi e degli uccelli selvatici su scala europea sono la Convenzione di Berna, la Convenzione del 23 giugno 19794 sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Convenzione di Bonn), l’Accordo del 15 agosto 19965 sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia (AEWA) nonché la Convenzione del

4 RS 0.451.46

5 RS 0.451.47