Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine

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LCP, i Cantoni possono tuttavia autorizzare o ordinare abbattimenti di animali cacciabili nel periodo di protezione allo scopo di ridurre gli effettivi locali, se ciò è necessario a causa di speciali condizioni locali, ad esempio per la prevenzione di danni rilevanti nelle zone di riposo invernali.

Negli ultimi anni, il Tribunale federale si è occupato a più riprese dell’ambito di validità dell’articolo 12 capoverso 2 LCP e ha rilevato che gli abbattimenti devono riguardare singoli animali per i quali possa essere stabilito un nesso causale oppure, nei casi in cui ciò fosse possibile solo con un onere notevole o non fosse possibile per motivi pratici, perlomeno un nesso molto plausibile con i danni documentati. Il Tribunale federale ha inoltre confermato la prassi corrente, secondo cui il totale degli abbattimenti secondo l’articolo 12 capoverso 2 LCP sull’arco di un anno non dovrebbe superare il 10 per cento circa dell’effettivo regionale (DTF 136 II 101 consid. 5.5, del 1° ottobre 2009). Se la prevenzione dei danni presuppone quote di abbattimenti superiori, per le specie cacciabili occorre aumentare la regolazione di base assicurata dalla caccia ordinaria, mentre per le specie protette occorre presentare una domanda alla Confederazione secondo l’articolo 12 capoverso 4 o l’articolo 7 capoverso 2 LCP.

In determinate situazioni, alcune specie, come l’orso o il lupo, possono perdere il loro timore naturale e aggirarsi sempre più spesso negli abitati, in particolare se vengono nutriti o trovano da mangiare nei pressi dell’uomo. In questi casi possono rappresentare un pericolo concreto per l’uomo. Questa evoluzione comportamentale va riconosciuta precocemente. In tal caso, i Cantoni e i Comuni devono, nei limiti del possibile, impedire al lupo o all’orso l’accesso al cibo. Se necessario deve però essere possibile anche l’abbattimento di singoli animali. Per questo motivo, l’articolo 12 capoverso 2 è completato con la fattispecie del «pericolo concreto per l’uomo».

In adempimento della mozione Engler, all’articolo 7 capoverso 2 l’elenco dei possibili motivi che giustificano una regolazione degli effettivi è completato con «danni ingenti» e «pericolo concreto per l’uomo». Ciò consente interventi di regolazione degli effettivi di specie protette prima che i conflitti s’inaspriscano, analogamente a quanto garantito dalla regolazione di base delle specie cacciabili attraverso la caccia. In cambio è abrogato l’articolo 12 capoverso 4 LCP, che chiede la prova di danni ingenti o di un grave pericolo e di conseguenza è applicabile unicamente nell’ambito della reazione a determinate situazioni. Ciò è giustificato in particolare dal fatto che nella pratica spesso è molto difficile fornire la prova dei danni o del pericolo. La possibilità di regolare effettivi elevati di specie protette è così limitata alle specie designate dal Parlamento all’articolo 7 capoverso 3 LCP o dal Consiglio federale nell’ordinanza sulla caccia. Per tutte le altre specie protette, gli interventi nell’effettivo sono limitati all’abbattimento di singoli esemplari secondo l’articolo 12 capoverso 2 LCP.

Art. 14 cpv. 4 Informazione, formazione e ricerca

I risultati della ricerca sulla biologia della fauna selvatica e sull’ornitologia possono essere determinanti per pianificare misure di protezione e caccia sostenibile di specie selvatiche. La Confederazione sostiene la ricerca fondamentale mediante sussidi federali concessi dal Fondo nazionale conformemente ai criteri generali di promozione. Da soli, spesso i risultati della ricerca fondamentale non consentono però