Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine

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sione di proteggere il lupo presa dall’Italia nel 1976, la popolazione italiana di lupi dell’Appennino è cresciuta iniziando a espandersi verso nord. Primi lupi provenienti dall’Italia sono stati avvistati in Francia nel 1992 e in Svizzera nel 1995. Oggi l’Italia conta una popolazione di circa 800-1000 lupi, mentre in Francia vivono circa 300-400 lupi e in Svizzera circa 30-40. Siccome la Svizzera ospita solo una parte di questa popolazione unica di lupi, bisogna gettare uno sguardo agli obiettivi di protezione delle specie definiti assieme ai Paesi limitrofi per l’intera popolazione. Questi obiettivi devono essere perseguiti solidalmente. Tale procedura deve tuttavia lasciare a tutti i Paesi un margine di manovra per la regolazione degli effettivi e il perseguimento di una densità dei branchi accettabile dal profilo sociopolitico entro i confini nazionali.

In Svizzera, negli ultimi anni il lupo ha sbranato in media circa 160 animali da reddito all’anno. Gli animali predati appartenevano perlopiù a greggi non protette (93 %). Si trattava prevalentemente di ovini (90 %) e caprini (7 %). I danni causati dal lupo si concentrano nella regione d’estivazione (84 %) e nelle zone di montagna III e IV (15 %). Il lupo provoca conflitti che vanno oltre le discussioni sollevate dai danni causati dalla selvaggina. Recentemente, il problema principale è stata la comparsa ripetuta di lupi nei pressi degli insediamenti. Lupi poco timorosi hanno suscitato disagio e paura tra la popolazione, riducendo l’accettazione di questo animale in seno alla popolazione.

Le norme introdotte all’articolo 4bisOCP con la revisione dell’ordinanza sulla caccia 2015 sono recepite dal nuovo articolo 7 capoverso 2. Invece di definire i «danni ingenti» o il «pericolo concreto per l’uomo», il Consiglio federale eseguirà le disposizioni in materia di protezione delle specie. Secondo l’articolo 78 capoverso 4 della Costituzione occorre prevenire l’estinzione degli effettivi del lupo anche a livello locale, il che presuppone norme sulla protezione della riproduzione. È riconosciuto che il lupo svolge un ruolo importante nella struttura ecologica. Le disposizioni esecutive nell’ordinanza nonché la strategia di cui all’articolo 10bisOCP devono quindi tener conto dell’interazione tra diversità delle specie e spazi vitali. Gli effettivi del lupo influenzano l’utilizzazione e la sollecitazione degli habitat da parte degli ungulati e possono così prevenire danni eccessivi alla rinnovazione del bosco. Le misure di regolazione degli effettivi elevati del lupo devono quindi essere coordinate con le misure che s’iscrivono in altri settori ambientali, segnatamente quelle concernenti la protezione della rinnovazione naturale del bosco.

Art. 8 Abbattimento di animali ammalati o feriti

L’articolo 8 LCP vigente disciplina l’abbattimento di animali ammalati o feriti, prevedendo che «i guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva sono autorizzati ad abbattere anche e fuori del periodo di caccia gli animali feriti o ammalati». Questa disposizione sull’abbattimento di animali ammalati o feriti, contenuta nella legge sulla caccia vigente, è formulata in termini troppo assoluti. La formulazione è in contrasto con il principio secondo cui gli effettivi di fauna selvatica devono svilupparsi in modo perlopiù naturale, senza escludere ferite e malattie. Da un lato, la fauna selvatica può riprendersi dalle malattie e dalle ferite di minore entità. Dal punto di vista biologico è opportuno dare agli animali ammalati o feriti la possibilità di guarire. Gli animali più deboli muoiono e quelli più forti, più adatti, sopravvivono e, trasmettendo i loro geni alle generazioni seguenti, possono contribuire a effettivi di fauna selvatica sani e robusti. Dall’altro, gli animali selvatici