Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine

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all’articolo 5 capoverso 1 lettera l LCP, la pervice grigia rientra tra le specie protette di cui all’articolo 7 capoverso 1 LCP. Negli ultimi decenni, in Svizzera la pernice grigia è completamente scomparsa. I motivi principali vanno ricercati nell’intensificazione e nella meccanizzazione dell’agricoltura. Attualmente, con grandi sforzi si sta cercando di favorire il ritorno della pernice grigia in due regioni particolarmente adatte (il «Klettgau» nel Canton SH e la «Champagne Genevoise» nel Canton GE), combinando messe in libertà di pernici grigie e misure di valorizzazione degli spazi vitali. Queste nuove popolazioni sono estremamente fragili, in particolare a causa dell’habitat degradato sul suolo agricolo e della predazione da parte di volpi e altri piccoli predatori. Oggi in Svizzera la pernice grigia, in passato un uccello caratteristico delle nostre regioni agricole, è quasi estinta e solo con iniziative di reinsediamento farà eventualmente ritorno nel nostro paesaggio agricolo. La sua protezione è pertanto giustificata. Se in futuro la situazione della pernice grigia dovesse segnare un’evoluzione positiva, il Parlamento o il Consiglio federale potrebbero revocarne la protezione e reintrodurne la cacciabilità.

All’articolo 5 capoverso 1 lettera m LCP è sancita anche a livello di legge la cacciabilità, compreso il periodo di protezione, per tutti i corvidi indigeni (cornacchia nera, corvo comune, gazza, ghiandaia), già prevista all’articolo 3biscapoverso 2 lettera c OCP.

All’epoca, l’assenza di periodi di protezione per la cornacchia nera, la gazza e la ghiandaia era stata giustificata con il fatto che i Cantoni devono poter adottare misure in qualsiasi momento per prevenire i danni causati da questi uccelli. Questi corvidi potevano quindi essere cacciati indipendentemente dal fatto che avessero nel nido animali giovani non autosufficienti o meno. Ciò è tuttavia in contrasto con la legge sulla caccia (art. 7 cpv. 5 LCP), che per motivi di protezione degli animali prescrive la protezione degli uccelli adulti durante il periodo della cova. In tal senso, la legge sulla caccia concede un periodo di protezione anche a tutte le altre specie animali selvatiche indigene, stabilito principalmente in base al periodo di nidificazione e di dipendenza e al periodo di crescita. Conformemente a tale «protezione degli uccelli adulti durante il periodo della cova» prescritta dalla legge, anche a queste tre specie di corvidi indigeni è ora concesso a livello di legge un periodo di protezione, che va dal 16 febbraio al 31 luglio, sulla falsariga del periodo di protezione della cornacchia grigia, già sancito nella legge sulla caccia (art. 5 cpv. 1 lett. m LCP). Per quanto riguarda il periodo di protezione della cornacchia nera, l’articolo 5 capoverso 1 lettera m LCP prevede tuttavia una deroga per la difesa contro i danni nell’agricoltura (p. es. danni al mais durante la germinazione, alle piantagioni di ciliegi o alle rotoballe). Questi danni sono provocati soprattutto da stormi di cornacchie nere e possono assumere dimensioni localmente sensibili, se non sono prese contromisure. Per continuare a garantire la difesa contro tali stormi di cornacchie nere e i loro danni, in modo da sostenere la produzione agricola, nelle colture agricole gli stormi di cornacchie nere non beneficiano di alcun periodo di protezione. Siccome tali stormi sono composti da giovani corvidi non nidificanti, i corvidi in stormi possono essere dissuasi con interventi venatori senza generare alcun conflitto con la «protezione degli uccelli adulti durante il periodo della cova» menzionata. I corvidi nidificanti vivono invece in coppia e sono territoriali. La condizione è pertanto che siano abbattute solo le cornacchie nere appartenenti a uno stormo. I singoli corvidi e le coppie di corvidi sono sempre considerati potenzialmente nidificanti. Beneficiano pertanto del periodo di protezione previsto dal diritto federale. Inoltre,