Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine

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All’articolo 5 capoverso 5 LCP, il consenso del DATEC è sostituito dalla consultazione dell’UFAM. I Cantoni avranno ora la competenza, sotto la propria responsabilità, di prendere le necessarie decisioni nel singolo caso, dopo aver sentito l’UFAM. Grazie alla consulenza dell’ufficio federale competente, gli uffici cantonali specializzati per la gestione della fauna selvatica sono abilitati a prendere decisioni tecniche in un contesto politicamente esposto.

Art. 7 Specie protette e regolazione degli effettivi di specie protette

La sezione 3 della legge sulla caccia, intitolata «Protezione», descrive la strategia di protezione della legge e i corrispondenti compiti principali della Confederazione. L’articolo 7 capoverso 1 LCP disciplina la protezione delle specie. Tutte le specie indigene secondo il campo d’applicazione della legge che non rientrano tra le specie cacciabili di cui all’articolo 5 LCP sono protette. L’articolo 7 capoverso 2 LCP costituisce la base per la regolazione degli effettivi delle specie protette. Oggi questo capoverso è applicabile unicamente allo stambecco. La mozione Engler chiede di introdurre la possibilità di regolare secondo l’articolo 7 LCP anche gli effettivi del lupo e di estendere l’elenco dei motivi che giustificano una regolazione. Con la presente revisione, l’aspetto della regolazione degli effettivi assume quindi ancora più importanza. La rubrica dell’articolo è quindi completata con «… e regolazione degli effettivi di specie protette».

La mozione Engler incarica il Consiglio federale di adeguare l’articolo 7 in modo da consentire la regolazione delle popolazioni di lupi. Il Consigliere agli Stati Engler argomenta rilevando che la legge sulla caccia deve essere adeguata alla situazione attuale e quindi una regolazione deve essere possibile già quando si formano branchi e inizia a insediarsi una popolazione di lupi. Questo nuovo approccio mira da un lato a limitare le ripercussioni dei lupi sugli animali da reddito e sulla fauna selvatica e dall’altro però anche a garantire o addirittura a favorire l’accettazione dei predatori da parte della popolazione e dell’agricoltura. Nelle regioni in cui in futuro si aggireranno branchi che, nonostante opportune misure di protezione, arrecheranno danni ad animali da reddito o metteranno a rischio la sicurezza pubblica, gli abbattimenti di lupi devono essere possibili prima che le situazioni conflittuali s’inaspriscano, ossia senza aspettare di raggiungere danni di una determinata entità o di essere confrontati con un pericolo concreto per l’uomo.

In adempimento della mozione Engler, l’articolo 7 capoverso 2 lettera b LCP è esteso ai motivi di regolazione «danni ingenti» e «pericolo concreto per l’uomo». Le espressioni «danni ingenti» e «pericolo concreto per l’uomo» non sono definite nell’articolo. In sostanza, il concetto di danni causati dalla selvaggina, su cui si basa la legge sulla caccia, è relativamente aperto e si riferisce a danni all’uomo, ad animali o a cose. I danni causati dalla selvaggina comprendono in particolare i seguenti elementi qualitativi: danni a colture agricole, ad animali da reddito e al bosco, danni dovuti a un degrado degli habitat della fauna selvatica, danni ad altri animali selvatici o a pesci (diversità delle specie), danni dovuti alla diffusione di epizoozie e danni a infrastrutture (sentieri, strade, ponti, sbarramenti ecc.) nonché altre fattispecie di danno ipotizzabili (p. es. perdite nell’esercizio delle regalie). A ciò si aggiunge, quale caso speciale, la fattispecie, motivata dalla prevenzione, della semplice esposizione a pericolo per l’uomo, che per quanto riguarda le conseguenze giuridiche è equiparata ai danni causati dalla selvaggina. Questa concezione dei danni causati dalla selvaggina non indica ancora se siano ammesse misure contro singoli esempla-