Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine
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morti costituiscono a loro volta risorse alimentari per altre specie. L’abbattimento degli animali selvatici ammalati o feriti non è quindi auspicabile sempre e incondizionatamente. Per questo motivo si precisa ora che tali abbattimenti devono essere effettuati solo se sono necessari per prevenire la diffusione di malattie o per ragioni legate alla protezione degli animali, in caso di sofferenza dell’animale. Proprio per questi motivi l’articolo 10 capoverso 1 è stato adeguato di conseguenza in occasione dell’ultima modifica dell’ORUAM e dell’OBAF. La validità dell’argomentazione non si limita però unicamente alle zone di protezione per la fauna selvatica o alle riserve d’uccelli acquatici e migratori: di conseguenza l’adeguamento è ora apportato anche alla legge sulla caccia.
La formulazione dell’articolo 8 vigente si presta a confusione anche a livello linguistico. Il testo attuale suggerisce che la disposizione si applica solo alle specie cacciabili di cui all’articolo 5 LCP, dal momento che per le specie protette non esiste alcun periodo di caccia e di conseguenza non si è quindi neanche mai fuori del periodo di caccia. In base al senso e allo scopo dell’articolo è tuttavia logico che si riferisca a tutte le specie che rientrano nel campo d’applicazione della legge sulla caccia. Non vi è infatti alcun motivo di limitare disposizioni rilevanti per la protezione degli animali e la lotta contro le epizoozie unicamente alle specie cacciabili. La disposizione è pertanto precisata in modo da chiarire che si riferisce a tutti gli animali selvatici, cacciabili e non, e che abbattimenti necessari per i motivi menzionati in precedenza sono possibili in qualsiasi momento.
Art. 9 cpv. 1 lett. cbisAutorizzazioni della Confederazione
Il mandato costituzionale assegna alla Confederazione ampie competenze legislative in materia di protezione delle specie e dell’ambiente nonché di protezione degli animali (art. 74, 78, 79 e 80 Cost.). Il disciplinamento della gestione di animali protetti rientra pertanto nella sfera di competenza della Confederazione. La legge sulla caccia disciplina quindi anche le attività con specie protette per cui è richiesta un’autorizzazione della Confederazione (art. 9 cpv. 1 lett. a e b). Finora mancava tuttavia un obbligo di autorizzazione esplicito per la cattura per scopi di marcatura o campionamento nonché per l’uccisione per scopi scientifici valevole per tutte le specie protette secondo la legge sulla caccia. Il progetto colma questa lacuna con l’articolo 9 capoverso 1 lettera cbis.
Art. 12 cpv. 2 e 4 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina
All’articolo 12 capoverso 1, la legge sulla caccia vigente sancisce il principio secondo cui prima di risarcire i danni causati dalla selvaggina i Cantoni devono, nei limiti del possibile, prendere misure preventive. Tra di esse figurano in particolare la regolazione degli effettivi attraverso la caccia, l’abbattimento di singoli animali che causano danni, il miglioramento dell’offerta di cibo (cura dei biotopi), misure di protezione delle greggi nonché misure tecniche, come la protezione delle superfici mediante recinzioni o la protezione delle piante. La prassi degli ultimi 30 anni mostra che i migliori risultati si ottengono spesso con l’attuazione di varie misure. I Cantoni dovrebbero far ricorso ad abbattimenti secondo l’articolo 12 capoverso 2 LCP con moderazione, segnatamente quando si tratta di abbattere esemplari di specie protette. Per le specie cacciabili, gli abbattimenti non dovrebbero mai servire alla regolazione degli effettivi su grande scala. Secondo l’articolo 12 capoverso 2