Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine
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ri o effettivi e quali. A tal fine occorre esaminare le altre condizioni previste dalla legge, ad esempio la probabilità che si verifichino danni «ingenti» o un pericolo «concreto» per l’uomo benché siano state adottate le misure di protezione esigibili. I danni causati dalla selvaggina sono quindi giuridicamente rilevanti solo se si sono verificati o possono verificarsi danni di una determinata entità quantitativa oppure speciali situazioni di pericolo. L’uso dei termini «grave» e «concreto», non definiti dalla legge, offre alla Confederazione e ai Cantoni un margine di manovra nel diritto esecutivo e per le decisioni adottate nel singolo caso. I danni causati dalla selvaggina o il pericolo per l’uomo non devono costituire solo una possibilità astratta, ma evidenziare, in base a eventi attuali documentati, un’evoluzione che alla fine, in base all’esperienza, porterà a «danni ingenti» o a un «pericolo concreto per l’uomo». È pertanto necessaria anche una certa immediatezza o vicinanza temporale tra l’intervento di regolazione e il rischio di danno (o pericolo). Per il lupo può essere il caso ad esempio se si verificano primi danni su animali da reddito benché siano state prese tutte le misure di protezione esigibili e, in base alle circostanze o al comportamento dei lupi, sono prevedibili altri danni. I possibili interventi di regolazione comprendono l’abbattimento, la cattura e il trasferimento nonché misure sulle uova o sulle covate di uccelli. Per motivi di etica animale sono esclusi la somministrazione di prodotti chimici come veleni, contraccettivi o altri medicamenti come pure interventi operatori sugli animali per evitare la riproduzione. Gli interventi di regolazione non devono in nessun caso mettere in pericolo l’effettivo della popolazione di una specie protetta. In linea di massima, la diffusione e la densità di popolazione necessarie per motivi di protezione delle specie devono essere mantenute intatte. Per gli interventi occorre inoltre optare per il mezzo meno invasivo atto a raggiungere l’obiettivo perseguito (principio di proporzionalità). Le specie protette che possono essere sottoposte a una regolazione degli effettivi sono stabilite dal Consiglio federale nell’ordinanza sulla caccia, secondo l’articolo 7 capoverso 2 LCP, oppure, a titolo eccezionale, dal Parlamento nella legge attraverso l’articolo 7 capoverso 3 LCP. Per le specie di cui all’articolo 7 capoverso 3 LCP, il Consiglio federale stabilisce nell’ordinanza sulla caccia le disposizioni di protezione, che costituiscono il quadro per la regolazione degli effettivi. Oltre allo stambecco e al lupo, in adempimento della mozione Niederberger il Consiglio federale inscriverà anche il cigno reale in questo elenco di specie che possono essere regolate secondo l’articolo 7 capoverso 2 LCP. In linea di massima è opportuno menzionare in questo elenco le specie protette i cui effettivi provocano conflitti con interessi di utilizzazione dell’uomo e la cui evoluzione degli effettivi può essere gestita efficacemente mediante misure di regolazione. Ovviamente, la protezione delle specie deve sempre essere garantita. Il Consiglio federale lo fa mediante disposizioni corrispondenti nell’ordinanza sulla caccia e un controllo periodico dell’attualità dell’elenco.
I Cantoni dovranno ora prendere loro stessi le decisioni sugli interventi nelle popolazioni di specie protette secondo l’articolo 7 capoverso 2 LCP dopo aver sentito l’UFAM; il consenso della Confederazione non è più necessario. Questo riordinamento delle competenze trasferisce ai Cantoni la responsabilità di verificare le condizioni per le misure di regolazione, in particolare quelle relative alla necessità dell’intervento, alla protezione delle popolazioni e alle misure esigibili per la prevenzione dei danni o dei pericoli. Il Consiglio federale imporrà una prassi uniforme inserendo relative disposizioni esecutive nell’ordinanza sulla caccia. Nel quadro della consultazione obbligatoria richiesta l’UFAM può fornire ai Cantoni una consulenza specializzata e, laddove necessario, garantire il coordinamento intercantonale.