Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine
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3 marzo 19736 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). La Confederazione ha aderito a tutte queste convenzioni, le cui disposizioni sono pertanto vincolanti per il diritto svizzero. Le nuove disposizioni proposte sono tutte conformi a queste convenzioni.
Nell’allegato II della Convenzione di Berna, il lupo è menzionato tra le specie assolutamente protette. Occorre pertanto analizzare in particolare la compatibilità dell’articolo 7 LCP riveduto con le disposizioni internazionali. La Convenzione di Berna obbliga le Parti a prendere opportuni provvedimenti legislativi e amministrativo-organizzativi per garantire la conservazione delle specie enumerate nell’allegato II. In linea di massima è vietata qualsiasi forma di uccisione intenzionale di tali animali (art. 6 della Convenzione di Berna). Non è pertanto possibile dichiarare cacciabile il lupo nel diritto nazionale. La protezione delle specie enumerate nell’allegato II non è però totale. In determinate situazioni, l’articolo 9 della convenzione consente infatti deroghe al divieto di abbattimento, in particolare per prevenire danni importanti e nell’interesse della sicurezza pubblica. Nel 2013, il Segretario generale del Consiglio d’Europa (depositario della Convenzione di Berna) ha confermato ufficialmente alla Svizzera che questa disposizione derogatoria permette una gestione sostenibile degli effettivi se in precedenza sono state prese le misure di prevenzione dei danni esigibili, le popolazioni di lupi e l’impatto delle misure sono monitorati dall’autorità nazionale e la Svizzera affronta la gestione delle popolazioni assieme ai Paesi limitrofi. Con il programma nazionale di protezione delle greggi, il monitoraggio sistematico dell’effettivo di lupi mediante metodi scientifici e la cooperazione istituzionalizzata con tutti i Paesi alpini, la Svizzera soddisfa queste condizioni.
Nel diritto europeo, la protezione del lupo è disciplinata nella direttiva Habitat (92/43/CEE)7, non giuridicamente vincolante per la Svizzera. Le sue disposizioni sono simili a quelle della Convenzione di Berna. Esse si spingono però più in là nella misura in cui l’Unione europea esige che, prima di poter prendere misure di regolazione degli effettivi di specie assolutamente protette, gli Stati membri devono dimostrare uno stato di conservazione favorevole. L’attuazione pratica di questa disposizione non è tuttavia chiara ed è oggetto di intense discussioni. Per questo motivo, Paesi come la Francia e la Svezia optano per la soluzione un po’ più aperta della Convenzione di Berna, analogamente a quanto fa la Svizzera.
Una maggior attenzione agli aspetti di protezione degli animali e disposizioni uniformi sull’intero territorio nazionale per l’esame di cacciatore figurano tra le priorità anche della revisione in corso della legge tedesca sulla caccia. Disciplinando la protezione degli animali nell’ambito della caccia nel diritto sulla caccia anziché nel diritto sulla protezione degli animali, la Germania e la Svizzera assumono un ruolo di pionieri.
1.6 Attuazione
La Confederazione esegue direttamente l’articolo 9 capoverso 1 lettera cbis(rilascio di autorizzazioni per catturare, marcare, sottoporre a campionamento o uccidere per scopi scientifici animali protetti), l’articolo 24 capoversi 2-4 (esecuzione della legge
6 RS 0.453
7 GU L 206 del 22 luglio 1992, pag. 7; modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE, GU L
363 del 20 dicembre 2006, pag. 368.