Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine
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dell’articolo 17 LCP possa continuare a praticare la caccia, beneficiando della condizionale, malgrado la condanna penale. Ne va della credibilità del sistema penale.
Art. 24 cpv. 2-4 Esecuzione da parte della Confederazione
All’articolo 25 capoverso 1, la legge sulla caccia del 1986 stabilisce che i Cantoni eseguono la legge sulla caccia, sotto la sorveglianza della Confederazione, rilasciando tutte le autorizzazioni che non competono a un’autorità federale in virtù della legge. L’esecuzione da parte della Confederazione è invece di competenza del Consiglio federale, che emana le disposizioni esecutive (art. 24 LCP). Quest’ultimo ha adempiuto il suo mandato introducendo, il 2 febbraio 2000, un articolo 15a nell’ordinanza sulla caccia, in concomitanza con l’entrata in vigore della legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703), in vigore dal 1° marzo 2000. L’articolo 15a OCP ha il seguente tenore:
Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. Esse consultano i Cantoni prima di prendere una decisione. La collaborazione dell’UFAM è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).
Chiamato a pronunciarsi sulla competenza per la concessione di un’autorizzazione per l’abbattimento di poiane sul terreno dell’aeroporto di Zurigo per motivi di sicurezza (Verwaltungsgericht Kanton Zürich, sentenza del 21 gennaio 2015, VB. 2014.00351 citata in URP/DEP 1/2016, pag. 44), il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha riconosciuto tale competenza all’autorità cantonale abilitata ad abbattere uccelli allo scopo di lottare contro il rischio di collisione durante l’esercizio dell’aeroporto, ma con l’obbligo di consultare l’autorità federale competente in materia di applicazione del diritto aereo, il che non era avvenuto nel caso specifico. Il tribunale ha rilevato tra l’altro che l’articolo 15a OCP non si applicava alla causa in esame, dal momento che disciplina il coordinamento di competenze decisionali in seno alla Confederazione, ma non tra la Confederazione e i Cantoni (consid. 3.2.3). Né la legislazione in materia di aviazione civile né quella sulla caccia prevedono una procedura di decisione concertata per la concessione di un’autorizzazione per l’abbattimento di poiane per lottare contro il rischio di collisione durante l’esercizio dell’aeroporto.
Commentando questa decisione del 21 gennaio 2015, la dottrina ha suggerito di trasferire il disciplinamento delle competenze di cui all’articolo 15a OCP nella legge sulla caccia allo scopo di garantire la collaborazione tra le autorità specializzate (Ufficio federale dell’aviazione civile [UFAC] e UFAM; cfr. rimando agli articoli 62a e 62b LOGA [RS 172.010] dell’articolo 15a OCP). Nello specifico non era messa in dubbio la competenza cantonale per l’abbattimento di uccelli, l’autorità cantonale competente avrebbe tuttavia dovuto chiedere il parere all’UFAC in merito alla sicurezza, applicando per analogia il principio di coordinazione di cui all’articolo 25a della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e in particolare il capoverso 2 lettera c (cfr. nota della redazione, in seguito alla decisione, in URP/DEP 1/2016, pag. 57-61).