Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine
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ancora di definire misure concrete. Occorrono progetti di ricerca applicata, complementari e mirati, su tematiche come il comportamento, l’ecologia e le malattie della fauna selvatica, che la Confederazione può sostenere secondo l’articolo 14 capoverso 3. L’articolo 14 capoverso 4 garantisce che le conoscenze risultanti dai lavori di ricerca siano accessibili al pubblico. Attualmente, un ruolo importante per l’esecuzione del presente articolo è svolto da Wildtier Schweiz, un’associazione di pubblica utilità sostenuta dalla Confederazione. Con il ritorno dei grandi predatori nonché la diffusione e l’aumento degli effettivi di altre specie selvatiche o degli uccelli piscivori, negli ultimi anni è emerso che per il lavoro esecutivo dei Cantoni non è sufficiente limitarsi a mettere a disposizione i risultati della ricerca sulla biologia della fauna selvatica. Soprattutto per la gestione degli animali selvatici che causano conflitti, i Cantoni hanno bisogno di un monitoraggio sovracantonale, basi elaborate a livello regionale e una consulenza professionale all’avanguardia. Per quanto riguarda gli uccelli, questo compito è svolto principalmente dalla Stazione ornitologica di Sempach, mentre per quanto riguarda i mammiferi i capofila sono il Centro svizzero per la cartografia della fauna (CSCF) con il Servizio di consulenza sul castoro, la Abteilung für Fisch- und Wildtiermedizin FIWI dell’Università di Berna nonché l’associazione KORA (ecologia dei carnivori e gestione della fauna selvatica).
Art. 20 cpv. 2 Ritiro e diniego dell’autorizzazione di caccia
Come si evince dal messaggio del 27 aprile 1983 concernente il disegno di legge sulla caccia, la privazione del diritto di cacciare viene ordinata dal giudice quale pena accessoria sulla base di un delitto ai sensi dell’articolo 16 (compreso il bracconaggio). In tal modo si garantisce una prassi uguale in tutta la Svizzera per tali delitti. I Cantoni possono tuttavia prevedere altri motivi di ritiro o di diniego dell’autorizzazione di caccia e disporne il ritiro per via amministrativa. Queste misure valgono però solo per il Cantone in questione (FF 1983 II 1190). Il vecchio Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) escludeva la condizionale per le pene detentive inferiori a sei mesi, le multe e le pene accessorie, come il ritiro dell’autorizzazione di caccia. La riforma della parte generale del Codice penale svizzero del 2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, mirava sostanzialmente a riorganizzare e differenziare il sistema delle sanzioni, facendo della pena pecuniaria la sanzione principale. Le premesse della condizionale sono state modificate.
Se il Codice penale riveduto del 2007 non prevede più la pena accessoria (come il ritiro della patente di caccia o l’interdizione di esercitare una professione, mantenuta sotto forma di «altra misura» [art. 67 CP]), l’articolo 333 capoverso 1 CP garantisce le pene accessorie previste da leggi specifiche. In altri termini, le disposizioni della parte generale del CP non sono applicabili se un disciplinamento di diritto penale accessorio contiene prescrizioni speciali.
Il messaggio concernente la revisione 2007 del CP invitava il Parlamento ad adeguare le altre disposizioni penali accessorie (FF 1999 II 1831), senza assolutamente escludere la reintroduzione del divieto della condizionale per le pene accessorie, come il ritiro della patente di caccia, se validi motivi obiettivi giustificavano la necessità di tale misura. Il ritiro dell’autorizzazione di caccia senza la possibilità della condizionale, così come proposto oggi, rafforzerà l’attuazione delle disposizioni della legge sulla caccia. È inaccettabile che l’autore di un reato grave ai sensi