Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
d’acqua in cui si verificano conflitti con la protezione di specie di uccelli minacciate. L’effettivo di casarca deve però continuare a essere monitorato attentamente in Svizzera, anche per documentare un’eventuale estensione naturale dell’areale verso l’Europa centrale in seguito al riscaldamento climatico.
All’articolo 5 capoverso 1 lettera q LCP è ripresa la restrizione del periodo di protezione del cormorano prevista dall’ordinanza sulla caccia. Il cormorano è presente in Svizzera con circa 5000 ospiti invernali. Dal 2001 si è insediato nel nostro Paese anche come uccello nidificante con oltre 1000 coppie nidificanti e una popolazione nidificante in forte espansione. In base alla «Lista rossa degli uccelli nidificanti» (2010), il cormorano non è minacciato. Questa riconquista della Svizzera da parte del cormorano è una conseguenza del forte incremento del cormorano in Europa in seguito alla sua messa sotto protezione nel 1970. Con l’incremento degli effettivi svizzeri del cormorano si sono intensificati anche i conflitti, in particolare con la pesca professionale. Di conseguenza, la Federazione svizzera di pesca ha presentato una petizione al Parlamento (petizione 08-20 «Uccelli piscivori: piano di gestione»). In risposta a questa petizione, il Parlamento ha assegnato al Consiglio federale tra l’altro il mandato di ridurre di un mese (febbraio) il periodo di protezione del cormorano (mozione 09.3723 «Misure per la regolazione degli effettivi di uccelli piscivori e l’indennizzo dei danni ai pescatori professionisti» del 15 giugno 2009). Il periodo di protezione restante, dal 1° marzo al 31 agosto, comprende l’intero periodo di nidificazione e svezzamento del cormorano in Svizzera e non solleva quindi alcun problema di protezione degli animali. Questa disposizione dà ai Cantoni la possibilità di regolare più efficacemente la popolazione di cormorani attraverso la caccia.
L’articolo 5 capoverso 3 LCP è rielaborato: la cacciabilità sull’intero arco dell’anno è ora disciplinata in base alle due categorie «specie animali non indigene» e «animali domestici e da reddito inselvatichiti». In linea di massima, gli animali di entrambe le categorie che vivono in Svizzera allo stato selvatico devono poter essere eliminati in qualsiasi momento. Il mandato ai Cantoni relativo alla gestione delle specie non indigene è specificato agli articoli 8 e 8bisOCP: devono provvedere affinché gli effettivi delle specie non indigene che vivono allo stato selvatico siano regolati e non si diffondano. Nella misura del possibile, devono allontanare le specie che minacciano la diversità delle specie indigene. Per le specie non indigene, come il muflone, il cervo sika o la casarca, di cui si sono già insediati in Svizzera piccoli effettivi, oggi tollerati, durante il periodo della riproduzione occorre ovviamente tener conto anche del principio della tutela delle madri, conformemente alla protezione degli animali. Se i Cantoni intendono adottare misure contro la diffusione di queste specie durante il periodo della riproduzione, tali misure devono essere impostate in modo da evitare di lasciare orfani giovani animali non ancora autosufficienti.
Conformemente all’articolo 26 capoverso 1 lettera e della legge del 16 dicembre 200512 sulla protezione degli animali (LPAn) è vietato mettere in libertà animali domestici e da reddito. Ciononostante, regolarmente animali domestici e da reddito tornano allo stato selvatico. La cacciabilità sull’intero arco dell’anno offre ai Cantoni la possibilità di eliminare capre domestiche, pecore, gatti domestici o cani inselvatichiti prima che si formino effettivi o che questi animali s’incrocino con animali selvatici.
12 RS 455