Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine
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cacciatori. Con l’aiuto dell’UFAM, questo sussidio didattico potrà essere completato in modo rapido ed efficiente con il contenuto delle materie definite all’articolo 4 capoverso 1 LCP. Per il Consiglio federale, al giorno d’oggi l’armonizzazione e il riconoscimento reciproco sull’intero territorio nazionale degli esami cantonali di caccia sono giustificati visti la mobilità crescente e gli obiettivi sanciti dalla nuova Costituzione federale relativi alla libera circolazione all’interno della Svizzera (art. 8 e 24 Cost.).
1.7 Interventi parlamentari
Il progetto attua i seguenti interventi parlamentari (cfr. cap. 1.1):
• la mozione Engler «Convivenza tra lupi e comunità montane» (14.3151) me-
diante la revisione dell’articolo 7 capoverso 2 LCP;
• la mozione Landolt «Rinominare le bandite di caccia in zone di protezione per
la fauna selvatica» (14.3830) mediante la sostituzione di «bandita di caccia» con «zona di protezione per la fauna selvatica» in tutti gli articoli della legge sulla caccia;
• il postulato Landolt «Introduzione dell’autorizzazione federale di caccia»
(14.3818). Il Consiglio nazionale ha approvato il postulato il 16 giugno 2016. Anche il Consiglio federale propone di accoglierlo, tanto più che il Parlamento ha già accolto un intervento analogo depositato nel 1998. Il Consiglio degli Stati ha accolto e trasformato in postulato la mozione Bieri 98.3267 il 10 ottobre 1998. Il 5 giugno 2003 questo intervento è stato tolto dal ruolo nell’ambito di una liquidazione generale degli interventi pendenti, tuttavia senza che il mandato sia stato attuato.
In adempimento della mozione Fournier 10.3264, nel 2011 il Consiglio federale ha chiesto al Consiglio d’Europa di emendare l’articolo 22 della Convenzione di Berna. Il comitato permanente delle Parti ha respinto tale richiesta nel 2012. Dopo aver discusso del seguito della procedura con la CAPTE-S, il Consiglio federale ha deciso di sospendere temporaneamente l’attuazione della mozione Fournier nonché di estendere il margine di manovra per la gestione del lupo e rafforzare la protezione delle greggi attraverso la revisione dell’ordinanza sulla caccia (2012, 2013, 2015) e la rielaborazione della Strategia lupo, un aiuto all’esecuzione dell’UFAM, conformemente all’articolo 10bisOCP. L’attuazione della mozione Engler permette di tenere sostanzialmente conto della richiesta della mozione Fournier di declassare lo status di protezione del lupo. Il Parlamento ha confermato di non voler dichiarare cacciabile il lupo respingendo le due mozioni Maissen 01.3567 (2003) e Imoberdorf (Rieder) 14.3570 (2016).
2 Commento ai singoli articoli
Sostituzione di un’espressione
In tutta la legge «bandite di caccia» è sostituito con «zone di protezione per la fauna selvatica». Conformemente all’articolo 11 LCP, la legge federale sulla caccia distingue due tipi di zone protette: le «bandite federali di caccia per la protezione dei mammiferi e degli uccelli» in generale e le «riserve per la protezione specifica degli uccelli acquatici e migratori». La modifica terminologica concerne soltanto le bandite di caccia e non le riserve d’uccelli acquatici e migratori ed è legata a un