Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine
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Landolt (14.3830) chiede di rinominare le «bandite federali di caccia» in «zone federali di protezione per la fauna selvatica».
Con il passare dei decenni, la diversità delle specie e l’entità dei loro effettivi, la qualità degli spazi vitali e l’importanza di vari fattori che incidono sull’ambiente come pure le esigenze dell’uomo e le rivendicazioni della società mutano. La protezione e la cacciabilità delle specie nonché le condizioni quadro per il loro utilizzo venatorio vanno quindi periodicamente rivedute. Per questo motivo, nell’ambito della revisione parziale dell’ordinanza del 29 febbraio 19883 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (ordinanza sulla caccia, OCP) del 2012 gli aspetti della caccia legati alla protezione degli animali, delle specie e dell’ambiente sono stati interamente modificati. In particolare è stata nettamente rafforzata la protezione degli animali e la presente revisione parziale della legge sulla caccia deve ora sancire concretamente tale rafforzamento. Gli adeguamenti delle specie cacciabili e dei relativi periodi di protezione inseriti nell’ordinanza sulla caccia vanno trasposti nella legge e aggiornati ulteriormente.
Secondo la Costituzione federale, la caccia è una regalia dei Cantoni. I Cantoni determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono a una sorveglianza efficace. Rilasciano anche l’autorizzazione di caccia in base a un esame di caccia e ad altri requisiti conformemente al diritto cantonale. Oggi i Cantoni sono liberi di riconoscere gli esami di caccia di altri Cantoni. Alcuni Cantoni lo fanno in virtù di convenzioni intercantonali allo scopo di rispondere ai bisogni della moderna società mobile, mentre altri Cantoni non sono disposti a farlo. Per questo motivo, da anni regolarmente si discute in modo controverso del riconoscimento degli esami cantonali di caccia sull’intero territorio svizzero. Già nel 1999 il Parlamento ha accolto la richiesta di riconoscimento reciproco degli esami cantonali di caccia contenuta nel postulato Bieri 98.3267 sul riconoscimento reciproco degli esami cantonali di caccia e chiesto una revisione della legge sulla caccia. Tale decisione non è ancora stata attuata. La richiesta resta però di attualità, come conferma il postulato Landolt, depositato in Consiglio nazionale il 25 settembre 2014 (14.3818, non ancora trattato dalla Camera). La presente revisione parziale della legge sulla caccia integra pertanto tale tematica.
La prassi e l’esecuzione nel corso degli ultimi tre decenni hanno inoltre evidenziato lacune, carenze e punti poco chiari nonché i necessari adeguamenti o precisazioni di disposizioni o definizioni contenute nella legge sulla caccia, punti inseriti nel presente progetto.
1.1.1 Mozione Engler (14.3151) «Convivenza tra lupi e comunità montane»
Contenuto e mandato: in Svizzera, il lupo è protetto dalla legge sulla caccia. Le disposizioni vigenti e le strategie per la gestione di questo predatore mirano a salvaguardare la diversità delle specie nonché a prevenire e a risarcire i danni causati da singoli esemplari. Il lupo entra e si diffonde in Svizzera dal 1995, nel 2012 si è formato il primo branco. Si prevede una crescita della popolazione svizzera di lupi e di conseguenza un’acutizzazione delle situazioni conflittuali con la popolazione direttamente interessata. Solo un margine di manovra più ampio nell’ambito della regolazione degli effettivi del lupo può garantire a lungo termine l’accettazione della
3 RS 922.01