Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine
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sulla caccia da parte di altre autorità federali) e l’articolo 14 capoverso 4 (centro di consulenza per la gestione della fauna selvatica).
I Cantoni eseguono da soli l’articolo 3 capoversi 1 e 2 (principi da rispettare nel disciplinare la caccia), l’articolo 4 capoversi 1 e 3 (rilascio dell’autorizzazione di caccia e riconoscimento degli esami di caccia esteri), l’articolo 5 capoversi 1, 2 e 3 (specie cacciabili e periodi di protezione), l’articolo 8 (abbattimento di animali ammalati o feriti), l’articolo 12 capoverso 2 (abbattimento di singoli animali) e l’articolo 20 capoverso 2 (ritiro dell’autorizzazione di caccia senza la condizionale). La revisione di questi articoli nella legge federale sulla caccia implica un adeguamento della legislazione cantonale, conformemente all’articolo 25 LCP. Secondo l’articolo 15 OCP, i Cantoni emanano le disposizioni esecutive entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge sulla caccia riveduta.
La Confederazione e i Cantoni eseguono congiuntamente l’articolo 4 capoverso 2 (riconoscimento reciproco dell’esame di caccia ed emanazione della direttiva sulle materie), l’articolo 5 capoverso 5 (accorciamento temporaneo dei periodi di protezione) e l’articolo 7 capoversi 2 e 3 (regolazione degli effettivi di specie protette). Secondo l’articolo 24 LCP, il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive di tali articoli nell’ordinanza federale sulla caccia. In tale ordinanza il Consiglio federale delegherà presumibilmente all’UFAM l’emanazione della direttiva sulle materie di cui all’articolo 4 capoverso 1 LCP. Tra gli elementi particolarmente importanti figura l’elenco delle specie protette, i cui effettivi possono essere regolati secondo l’articolo 7 capoverso 2. Oltre allo stambecco e al lupo, ai sensi della mozione Niederberger (15.3534, «Permettere la giusta regolazione dei cigni reali») in questo elenco sarà inserito anche il cigno reale. In considerazione delle esperienze dei Cantoni e delle discussioni svolte a livello politico negli ultimi anni, il Consiglio federale ritiene inoltre opportuno inserire nell’elenco altre specie protette in presenza di situazioni conflittuali quali ad esempio i conflitti legati all’utilizzo (p. es. lince e caccia, castoro e agricoltura) o quelli connessi alla protezione delle specie (p. es. concorrenza nei siti di nidificazione tra il gabbiano reale zampegialle e le specie minacciate gabbiano comune e sterna hirundo).
La sostituzione di «bandite di caccia» con «zone di protezione per la fauna selvatica» implica un adeguamento dell’ordinanza del 30 settembre 19818 sulle bandite federali (OBAF).
Numerose nuove disposizioni offrono ai Cantoni un maggior margine di manovra per l’utilizzo venatorio e in particolare per la gestione delle specie che causano conflitti, come il cinghiale, il cormorano, il corvo comune, la lince, il lupo, l’orso, il castoro, il cigno reale o il gabbiano reale zampegialle. Il fatto che non occorra sempre fornire espressamente la prova effettiva di danni ingenti o di un pericolo concreto per l’uomo facilita alle autorità federali e cantonali il lavoro di gestione della fauna selvatica.
L’armonizzazione dell’esame di caccia e l’obbligo di riconoscimento reciproco da parte dei Cantoni rappresentano una restrizione del margine di manovra dei Cantoni, ma a vantaggio dei cacciatori. La Conferenza dei servizi della caccia e della pesca svizzeri (CCP) ha elaborato, con il sostegno dell’UFAM, il manuale «Cacciare in Svizzera – Verso l’esame di idoneità», utilizzato oggi da tutti i Cantoni per formare i
8 RS 922.31