Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 31 pagine
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presenza di questo predatore da parte delle comunità montane e di conseguenza consentire una convivenza durevole tra l’uomo, gli animali da reddito e il lupo. Per permettere la regolazione degli effettivi del lupo e in particolare gestire la grandezza dei branchi e la densità degli effettivi occorre adeguare la legge sulla caccia.
1.1.2 Mozione Fournier (10.3264) «Revisione dell’articolo
22 della Convenzione di Berna»
Contenuto e mandato: la Convenzione di Berna è entrata in vigore il 1° giugno 1982. L’articolo 22 della Convenzione consente agli Stati di formulare riserve al momento dell’adesione. La disposizione esclude tuttavia la possibilità che le Parti adattino gli obblighi assunti, anche se nel corso degli anni la situazione cambia. Undici Stati hanno formulato una riserva sulla protezione del lupo al momento della firma della convenzione, garantendosi un maggior margine di manovra nella gestione di questa specie. Siccome nel 1980 in Svizzera non viveva ancora nessun lupo, le Camere federali non ha formulato alcuna riserva. Da allora, però, la situazione è mutata. La mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre al comitato permanente della convenzione una proposta per adattare e integrare l’articolo 22, in modo da consentire a ogni Paese firmatario di formulare delle riserve anche dopo la firma della convenzione. Se tale modifica sarà accolta, occorrerà formulare una riserva che preveda la possibilità di cacciare il lupo in Svizzera al fine di prevenire danni. Se invece la modifica sarà respinta, bisognerà disdire la convenzione per formulare le riserve opportune al momento di una nuova ratifica.
1.1.3 Mozione Landolt (14.3830) «Rinominare le bandite di caccia in zone di protezione per la fauna selvatica»
Contenuto e mandato: le bandite di caccia sono uno strumento importante per la protezione della biodiversità e fanno parte dell’infrastruttura ecologica secondo la Strategia biodiversità Svizzera, adottata dal Consiglio federale nel 2012. In quanto tali, oggi non servono più principalmente o esclusivamente a proteggere gli animali cacciabili da interventi venatori, ma piuttosto a tutelare sia le specie selvatiche cacciabili sia quelle protette dai più svariati disturbi nonché dalla perdita e dal degrado degli spazi vitali. L’espressione «bandite di caccia» non è quindi più al passo con i tempi e non riflette più in misura sufficiente l’importanza di tali zone. L’espressione «zona di protezione per la fauna selvatica» descrive nettamente meglio la funzione attuale di queste zone e deve quindi sostituire «bandite di caccia» nella legge sulla caccia e nelle relative ordinanze.
1.1.4 Postulato Landolt (14.3818) «Introduzione dell’autorizzazione federale di caccia»
Contenuto e mandato: la competenza in materia di formazione alla caccia spetta ai Cantoni. Negli ultimi anni vi è stata una certa armonizzazione del materiale didattico, ma giustamente i Cantoni inseriscono nella formazione anche aspetti cantonali specifici. Fondamentalmente, le differenze tra i Cantoni non sono così grandi da escludere la possibilità di riconoscere un esame cantonale di capacità alla caccia sull’intero territorio svizzero. Il Consiglio federale è stato incaricato di esaminare come consentire, mediante una revisione della legge sulla caccia, il riconoscimento degli esami cantonali di capacità alla caccia in tutta la Svizzera. Il Parlamento aveva adottato un mandato molto simile già nel 1999 [postulato Bieri (98.3267)].